Ottemperanza ai decreti di equa riparazione senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 302 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il creditore può attivare la tutela esecutiva decorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001, senza necessità di ulteriori adempimenti. Una volta accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. L’amministrazione deve provare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, gravando su di essa il relativo onere.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi del creditore originario deceduto nelle more, agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento della domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001, aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento di € 2.000,00 per ciascuno dei due ricorrenti, oltre interessi e spese.
Il decreto, divenuto definitivo, è stato ritualmente notificato all’amministrazione. La documentazione attestante la qualità di eredi è stata trasmessa via PEC, senza esiti. I creditori hanno quindi inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 ed è decorso il termine semestrale previsto dalla norma. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il presupposto della ritualità della notifica del titolo esecutivo. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il giudice amministrativo ritiene non più necessari, per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001, né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato n. 1423/2021.
La via processuale corretta è individuata nella richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001. Dalla sua presentazione sono decorsi i sei mesi previsti, senza che l’amministrazione abbia adempiuto.
Il Collegio afferma che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, richiamando Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001. Quanto alle spese, liquidate in € 552,00 sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, in caso di mancata refusione provvederà il medesimo commissario. Il Tribunale giustifica tale soluzione con il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, con ragioni di economia processuale e con il richiamo, in via analogica, agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. e ai privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata