Nessun rinnovo delle autorizzazioni NCC senza istanza tempestiva (Cons. Stato n. 3046 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di autorizzazione NCC decade dal titolo ipso iure al maturare della scadenza fissata, in assenza di rinnovo tempestivamente richiesto, e l’eventuale provvedimento che ne attesta la perdita degli effetti ha natura meramente dichiarativa. L’effetto conformativo dell’annullamento giurisdizionale di una confisca disposta da un’amministrazione non si estende a una diversa amministrazione né a un procedimento amministrativo autonomo e distinto. La pendenza di un giudizio sulla legittimità della confisca dei natanti non integra causa di forza maggiore idonea a giustificare l’omessa presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, ben potendo l’interessato depositare la domanda riservandosi di produrre successivamente la documentazione indisponibile. Il solo invio di documenti a mezzo posta elettronica semplice, privo di nota di accompagnamento e di prova del deposito di una istanza, non dimostra la tempestività della richiesta di rinnovo.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale rappresentante della società titolare di autorizzazioni NCC, impugnava dinanzi al TAR Veneto il provvedimento con cui il Comune aveva respinto sia l’istanza di rinnovo di alcune autorizzazioni sia la richiesta di risarcimento del danno. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il gravame, annullando il diniego limitatamente a una delle autorizzazioni, sul presupposto del diritto al rinnovo quinquennale del titolo con l’originaria imbarcazione.
Avverso tale decisione, nella parte sfavorevole, l’interessato proponeva appello, dolendosi del mancato riconoscimento del diritto al rinnovo anche per le altre autorizzazioni, in ragione dell’asserito effetto ripristinatorio delle pronunce che avevano annullato la confisca dei natanti, e riproponeva l’istanza risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema dell’effetto conformativo delle ordinanze con cui la Corte di Cassazione aveva annullato i provvedimenti di confisca dei natanti adottati da altro Comune. L’appellante sostiene che tale effetto dovrebbe riverberarsi anche sui dinieghi di rinnovo opposti dall’amministrazione intimata. La tesi non regge: l’annullamento precludeva alla sola amministrazione autrice della confisca di adottare un nuovo provvedimento fondato sui medesimi presupposti, ma non poteva produrre effetti nei confronti di un diverso ente, estraneo al procedimento di confisca, e in relazione a un procedimento amministrativo autonomo.
La Sezione richiama quindi la propria sentenza n. 6124 del 2021, resa tra le stesse parti e munita di efficacia di cosa giudicata, che aveva accertato il mancato rinnovo nei termini delle autorizzazioni. Muovendo da tale presupposto, la Corte ribadisce che il titolo autorizzativo viene meno ipso iure alla scadenza fissata, in assenza di rinnovo tempestivamente richiesto, e che il provvedimento che ne attesta la perdita ha natura meramente dichiarativa.
Quanto all’asserito impedimento materiale derivante dalla confisca, il Collegio osserva che la tempestiva impugnazione dei provvedimenti di confisca davanti al giudice civile avrebbe consentito alla società di presentare nei termini la domanda di rinnovo, riservandosi di produrre la documentazione non disponibile all’esito del relativo giudizio. Solo in tal caso l’effetto conformativo della decisione favorevole avrebbe potuto operare anche nel procedimento attivato dal Comune intimato.
Il secondo motivo, relativo alla dedotta istanza di rinnovo depositata nel maggio 2015, è respinto per difetto di prova. Dagli esiti dell’istruttoria disposta con ordinanza n. 58 del 2026 emerge che l’unica risultanza in atti è la trasmissione, a mezzo posta elettronica semplice, di certificati di navigabilità e annotazioni di sicurezza, privi di nota di accompagnamento e riferiti a documentazione datata 2013 e corretta a mano. Nulla di ciò dimostra la presentazione di una istanza di rinnovo tempestiva. La reiezione dei motivi comporta il rigetto dell’istanza risarcitoria per difetto dei presupposti, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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