Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3049 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato che condannino la pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Nel rito dell’ottemperanza, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato devono essere provati da chi vi ha interesse, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ.: l’amministrazione che non contesti i titoli né dimostri l’avvenuto pagamento resta inadempiente. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta, applicando la misura pecuniaria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il compenso del commissario può essere escluso quando l’incarico sia affidato a un dirigente della stessa amministrazione debitrice, per la natura onnicomprensiva della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione lavoro, due sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori. I titoli sono stati notificati in forma esecutiva e sono passati in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Non avendo ricevuto il pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte per l’eventuale ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare i titoli né documentare alcun pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dello strumento. Le sentenze di cui si chiede l’esecuzione provengono dal giudice ordinario e sono divenute definitive: rientrano perciò nella previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per i provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario.
Il giudice controlla poi i presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello per il deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, la ricorrente ha documentato la notificazione a mezzo PEC delle sentenze al Ministero, con il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
Nel merito, il Collegio rileva che il Ministero non ha specificamente contestato i titoli né la loro idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste dunque l’obbligo giuridico dell’amministrazione di dare esecuzione ai titoli. Il TAR ordina al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.
Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sugli importi del giudicato, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione e fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, escludendone il compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’orientamento espresso dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2 dicembre 2024 e dal TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 25 settembre 2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
Nota della Redazione
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