Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta dirigente senza compenso (TAR Sicilia n. 3090 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione che non contesti il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento è tenuta all’esecuzione, gravando su di essa l’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di inerzia, nomina un commissario ad acta, determinando l’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Al commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire la carta elettronica del docente, per un valore complessivo di 2.000,00 euro, oltre accessori nella misura dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Il ricorrente ha lamentato il perdurante inadempimento dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dello strumento. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Il TAR ha ritenuto rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché documentata la notificazione richiesta dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ne ha illustrato l’idoneità e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Su questa base ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Ne consegue l’obbligo giuridico in capo al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Il TAR ha poi accolto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sugli importi del giudicato. Il dies a quo è fissato al trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione, il dies ad quem al giorno dell’esecuzione o, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega. Ha escluso il diritto al compenso, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione, richiamando l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Sul punto ha richiamato TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2 dicembre 2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 30 settembre 2024, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 25 settembre 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 19 dicembre 2023. Le spese sono state liquidate a carico della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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