Requisiti psico-fisici concorsuali e onere di contestazione dell’accertamento sanitario (Cons. Stato n. 3104 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per il reclutamento nelle Forze di polizia, i requisiti psico-fisici devono essere posseduti e accertati in sede concorsuale, secondo il principio del tempus regit actum e a garanzia della par condicio competitorum. L’accertamento sanitario compiuto dalla Commissione medica costituisce verificazione di un fatto storico e di dati certi, non espressione di discrezionalità tecnica. Il candidato che ne contesti l’esito è tenuto a dedurre elementi seri e specifici idonei a far risalire l’inattendibilità del giudizio alla fase di partecipazione al concorso. Una verificazione disposta in sede giurisdizionale a distanza di tempo e a condizioni mutate non può sostituirsi a tale onere probatorio. Il giudice, ove l’onere sia assolto, deve disporre gli approfondimenti istruttori necessari, in ossequio al principio della parità delle armi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento di esclusione dal concorso per l’assunzione di 1650 Allievi della Polizia di Stato, fondato su un giudizio di non idoneità psicofisica espresso dalla Commissione medica il 9 aprile 2024, in relazione ai parametri di forza di presa della mano.
In via cautelare il primo giudice lo aveva ammesso con riserva al corso di formazione e aveva disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a.. La verificazione, eseguita dalla Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare, aveva riscontrato valori di poco superiori a quelli concorsuali, sufficienti al superamento della soglia minima per uno solo dei due arti. Il TAR, con sentenza n. 4689 del 5 marzo 2025, aveva accolto il ricorso, ritenendo erronea la misurazione operata in sede concorsuale. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello, lamentando la violazione dei principi di parità tra i candidati e di irripetibilità dell’accertamento sanitario in ambito extra-concorsuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio per cui l’accertamento dei requisiti fisici deve avvenire in ambito concorsuale, senza attribuire rilievo a valutazioni medico-legali rese fuori da tale contesto. La norma attributiva della funzione amministrativa considera la valutazione medico-legale nella sua dimensione oggettiva di fatto storico: il d.P.R. n. 207/2015 e la Direttiva tecnica di attuazione fissano parametri e modalità di esecuzione dell’esame, con una tolleranza del dieci per cento sui valori misurati.
Ne deriva che l’amministrazione è chiamata a verificare un presupposto sanitario predeterminato dal legislatore, in un ambito di accertamento tecnico che non involge scelte opinabili. La tutela giurisdizionale resta piena ed effettiva: l’interessato può contestare in fatto e in diritto l’operato dell’autorità, prospettando profili di irrazionalità o di inattendibilità tecnico-scientifica, come affermato da Cons. St., ad. plen., 7 novembre 2025, n. 16 e da Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2025, n. 9241.
Se il ricorrente assolve a un onere di contestazione seria e specifica, il giudice deve procedere agli approfondimenti istruttori necessari, ponendo l’interessato in posizione di parità rispetto allo Stato, secondo il principio sancito dalla Corte EDU, 21 gennaio 2014, Placì c. Italia. La tesi dell’irripetibilità degli accertamenti priverebbe l’interessato di ogni possibilità di dimostrare l’errore della commissione.
Nel caso concreto, tuttavia, l’appellato non ha assolto a tale onere. La perizia di parte contesta solo genericamente le risultanze concorsuali, lamentando la mancata verbalizzazione di circostanze non richieste dalla disciplina. Il certificato medico richiamato non è supportato da alcun esame strumentale, e la dichiarazione del rappresentante dell’associazione sportiva proviene da soggetto privo di competenze specialistiche. Tali documenti, resi da soggetti privati liberamente scelti, non dimostrano l’inattendibilità dell’accertamento pubblico.
Nemmeno la verificazione giudiziale, svoltasi oltre tre mesi dopo e a condizioni mutate, è idonea allo scopo: i valori riscontrati superano la soglia minima solo per uno dei due arti. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione della peculiarità della controversia e della mancata costituzione dell’appellato.
Nota della Redazione
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