Accesso difensivo ai dati personali generici nelle gare pubbliche (TAR Lombardia n. 3124 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso documentale proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. ha natura di accesso difensivo e non di accesso istruttorio: essa non segue automaticamente le sorti del giudizio nel quale è proposta, poiché la strumentalità rispetto alla tutela delle situazioni giuridiche fatte valere va intesa in senso ampio. Il rito accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 si applica alle sole decisioni di oscuramento fondate su segreti tecnici o commerciali, non agli omissis apposti su altra documentazione. Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza, ai dati personali generici non si applicano i criteri della stretta indispensabilità né della parità di rango, ma il criterio della necessità. La stazione appaltante è tenuta a rilasciare in chiaro la documentazione richiesta quando i dati oscurati consentano approfondimenti sui requisiti di capacità morale dei soggetti dell’aggiudicataria.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato a una gara suddivisa in lotti indetta da ARIA S.p.A. per l’affidamento del servizio di lavanolo e lavanderia agli Enti del Sistema Sanitario Regionale. La gara relativa al lotto di interesse è stata aggiudicata a un’altra concorrente, con la ricorrente classificatasi seconda. Con istanza dell’11.6.2024 la ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti di gara, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, per valutare un’azione a tutela del proprio interesse al ribaltamento della graduatoria o al rinnovamento delle operazioni.
La stazione appaltante ha riscontrato l’istanza il 25.6.2024 e consegnato la documentazione il 15.7.2024, a causa di un problema tecnico sul supporto informatico. La ricorrente ha impugnato le note di riscontro nella parte in cui l’accesso era stato negato o limitato, proponendo motivi aggiunti dopo l’ulteriore trasmissione parziale del 10.9.2024. La controinteressata ha eccepito la tardività delle domande e la loro inammissibilità, oltre all’infondatezza nel merito. Alla camera di consiglio del 6.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività e la ritiene infondata. L’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 prevede un rito accelerato per l’accesso ai documenti oscurati per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Nel caso di specie la ricorrente non ha reagito contro oscuramenti di quella natura, ma ha chiesto la documentazione sulla valutazione dei requisiti generali dell’aggiudicataria, rispetto alla quale gli omissis prescindono dai segreti tecnici o commerciali. Non viene quindi in rilievo la disciplina acceleratoria speciale.
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità delle domande proposte con il rito dell’art. 116, comma 2, c.p.a.. La domanda di accesso documentale ha natura decisoria e non istruttoria, come affermato dalla Adunanza Plenaria n. 4/2023. La strumentalità è intesa in senso ampio e ricomprende anche l’eventuale risoluzione stragiudiziale della controversia. La domanda, non avendo valenza eminentemente istruttoria, non segue automaticamente le sorti del giudizio principale.
Nel merito il Collegio riconosce l’interesse strumentale della ricorrente, alla luce dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 22 e 24, comma 7, legge n. 241/1990. Passa quindi a verificare la correttezza del riscontro della stazione appaltante. Quanto alle dichiarazioni di aggiornamento e alla documentazione sul soccorso istruttorio, gli omissis riguardano nomi, date di nascita, residenze e documenti di riconoscimento: si tratta di dati personali generici, non di dati sensibili o giudiziari ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE.
Nel bilanciamento con la riservatezza non trova applicazione il criterio della stretta indispensabilità, ma il criterio della necessità, come precisato dalla Adunanza Plenaria n. 19/2020. L’acquisizione dei dati generici consente alla ricorrente approfondimenti sui requisiti di capacità morale dei soggetti della compagine societaria. La stazione appaltante deve pertanto rilasciare in chiaro tale documentazione. Quanto alla nota del RUP del 3.6.2024, il documento è già nella disponibilità della ricorrente. Quanto alla documentazione sulla verifica dei requisiti generali, la richiesta era già contenuta nell’istanza originaria, sicché anche tale documentazione va rilasciata.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti esposti, con ordine ad ARIA di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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