L’ordinanza di assegnazione sospesa non è titolo esecutivo per l’ottemperanza (TAR Calabria n. 316 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. non integra il provvedimento passato in giudicato richiesto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. quando sia pendente l’opposizione all’esecuzione e la procedura esecutiva sia sospesa, potendo l’accoglimento dell’opposizione travolgere la stessa ordinanza. L’assegnazione configura una datio in solutum con effetto liberatorio condizionato all’effettiva riscossione, quale obbligazione pro solvendo: la liberazione del debitore avviene solo al pagamento eseguito dal terzo assegnato e l’obbligazione originaria sopravvive fino all’esazione del credito ceduto, ai sensi dell’art. 2928 cod. civ. In assenza di un titolo consolidato, il ricorso per ottemperanza è inammissibile.
Il Fatto
I ricorrenti, quali eredi dei creditori procedenti, agivano in ottemperanza all’ordinanza di assegnazione somme dell’8 settembre 2021 del G.E. del Tribunale di Cosenza. Con quel provvedimento, nell’ambito di un’espropriazione presso terzi, era stata assegnata la somma di € 2.266.785,74 e ordinato alla Regione Calabria, terzo pignorato, il pagamento. L’ordinanza era munita di formula esecutiva e notificata alla Regione.
Poiché la Regione non aveva adempiuto, i ricorrenti chiedevano l’accertamento dell’obbligo di adottare le determinazioni amministrative e contabili, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un Commissario ad acta. La Regione eccepiva l’inammissibilità, non essendo l’ordinanza equiparabile a una sentenza passata in giudicato, e rilevava la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa del Consorzio di Bonifica debitore esecutato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo l’ordinanza collegiale n. 10/2024 con cui aveva invitato le parti a illustrare la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., verificava lo stato della procedura esecutiva. Il G.E., su opposizione della debitrice, aveva disposto la sospensione della procedura limitatamente ai crediti dei creditori procedenti; il provvedimento era stato confermato in sede collegiale e la causa di merito era pendente.
Il Tribunale escludeva che l’ordinanza di assegnazione avesse prodotto l’effetto satisfattivo. Affinché l’assegnazione realizzi la soddisfazione del credito non basta la pronuncia, ma occorre il pagamento da parte del terzo assegnato: fino a quel momento l’assegnatario resta creditore nei confronti del terzo ceduto, nei limiti dell’art. 546, comma 1, cod. proc. civ. Nel nuovo processo espropriativo contro il terzo ceduto questi può esperire i rimedi oppositi, compresa l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., come avvenuto nella specie.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 7093/2005 e n. 5994/2011; Cass. civ. Sez. III n. 18123/2023 e Sez. I n. 7508/2011), il Collegio ribadiva che, dopo l’assegnazione, la proprietà della somma resta al debitore fino al concreto passaggio nella sfera del creditore. La regola si estende alla liquidazione coatta amministrativa, cui si applicano molte norme del fallimento, tra cui l’art. 55 legge fall.
L’assegnazione del credito, pertanto, configura una datio in solutum con effetto liberatorio condizionato all’effettiva riscossione, quale obbligazione pro solvendo. Essendo in presenza di un trasferimento coattivo di credito, la liberazione avviene solo al pagamento del terzo assegnato e l’obbligazione originaria sopravvive fino all’esazione, ai sensi dell’art. 2928 cod. civ. Poiché il pagamento non era intervenuto e la procedura esecutiva era sospesa, l’ordinanza non si era consolidata con la forza di giudicato richiesta dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., potendo l’accoglimento dell’opposizione travolgere il titolo. Il ricorso è quindi inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità e novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2928 c.c. – Assegnazione di crediti
- Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo
- Art. 553 c.p.c. – Assegnazione e vendita di crediti
- Art. 615 c.p.c. – Forma dell'opposizione