Progressione verticale: titoli ulteriori e attinenza al profilo selettivo (TAR Puglia n. 316 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di progressione verticale, l’interpretazione della lex specialis privilegia il dato testuale, ove chiaro, senza ricercare significati impliciti che vulnererebbero l’affidamento dei partecipanti e la par condicio. Il titolo di studio che costituisce requisito di ammissione non integra il titolo “ulteriore” richiesto per il punteggio suppletivo, dovendosi dare rilievo all’espresso riferimento letterale. In tema di valutazione dei titoli, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, sindacabile solo per irragionevolezza o arbitrarietà macroscopica. L’attinenza dei titoli al profilo selettivo non si accerta rispetto al generico ambito di competenza dell’ufficio, ma in concreto alla specifica qualifica oggetto della procedura.
Il Fatto
Il Comune ha bandito una procedura comparativa per la progressione verticale da una unità di categoria C al profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D1. All’esito, la commissione ha dichiarato vincitore il controinteressato con 30 punti; la ricorrente si è collocata seconda con 25 punti, senza che a nessuno dei due siano stati riconosciuti titoli ulteriori.
La ricorrente ha impugnato la determinazione di nomina e la deliberazione di aggiornamento della dotazione organica, deducendo la mancata attribuzione dei 5 punti per il possesso della laurea quadriennale in Scienze Politiche di vecchio ordinamento, la mancata valutazione di plurimi titoli abilitativi in materia di guida e trasporto e l’erronea indicazione nel verbale circa l’assenza di attestazioni. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di prova di resistenza e per mancata impugnazione del bando; il controinteressato ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito. Sul primo motivo, il Tribunale richiama la regola per cui l’interpretazione degli atti amministrativi privilegia il dato testuale, non essendo necessario alcun ulteriore procedimento ermeneutico in presenza di espressioni letterali chiare, per non vulnerare l’affidamento dei partecipanti e la par condicio, richiamando Cons. Stato, VI, n. 1537/2020 e Cons. Stato, V, n. 8167/2019.
La lex specialis, che riproduce la formulazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, assegna il punteggio suppletivo solo per titoli di studio “ulteriori” rispetto a quelli di accesso. La ricorrente possiede un unico titolo di studio, che nella specie opera come requisito di ammissione: esso non può essere valutato anche ai fini del punteggio suppletivo, ostandovi il dato testuale. Il profilo di pretesa discriminatorietà della previsione resta inoltre incontestabile, non essendo stata impugnata la parte della lex specialis che opera l’equiparazione. Il precedente di TAR Lazio, Roma, III-ter, n. 12613/2021 è giudicato inapplicabile, vertendosi in fattispecie in cui la disposizione era stata impugnata.
Sul secondo motivo, il Tribunale riconosce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli, non sindacabile nel merito salvo eccesso di potere per macroscopica irragionevolezza o arbitrarietà, richiamando TAR Piemonte, Torino, I, n. 608/2020. L’attinenza non si ricava dal generico riferimento alla materia stradale, ma va accertata in concreto rispetto alla qualifica di Istruttore direttivo di vigilanza, che esige conoscenze ulteriori.
Sul terzo motivo, la censura è meramente formale: non è stata dedotta l’incidenza concreta dei titoli non valutati sul punteggio, difettando la prova di un’effettiva lesione. Il ricorso principale è quindi rigettato; l’infondatezza delle doglianze comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse. Le spese sono integralmente compensate per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.