Inottemperanza al giudicato PNRR e commissario ad acta per l’erogazione del finanziamento (Cons. Stato n. 3170 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il contenuto del giudicato si individua non solo nel dispositivo, ma anche nella motivazione, nella parte in cui essa contiene statuizioni conformativa indispensabili alla decisione. Quando la sentenza di annullamento di un provvedimento di decadenza da finanziamento pubblico affermi la piena reintegrazione della sfera giuridica del beneficiario e la reviviscenza del finanziamento, l’amministrazione non conserva alcuna discrezionalità sull’an dell’esecuzione, residuando solo quella sulle modalità tecniche e amministrative di attuazione. L’inerzia protratta, confermata dalla mancata ottemperanza anche all’ordinanza istruttoria, giustifica l’accoglimento del ricorso e l’ordine di integrale esecuzione. La tutela esecutiva può essere adeguatamente assicurata dall’assegnazione di un termine e dalla nomina del commissario ad acta, senza necessità di applicare la penalità di mora.
Il Fatto
Il Comune ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione con cui era stato accolto il proprio appello e annullato il provvedimento ministeriale di decadenza dal finanziamento PNRR relativo alla realizzazione del nuovo polo della scuola primaria. La sentenza, notificata e non impugnata, aveva riformato la decisione del TAR Lazio e respinto la domanda risarcitoria, rilevando che dall’annullamento del provvedimento lesivo consegue la piena reintegrazione della sfera giuridica del Comune, con reviviscenza del finanziamento.
L’ente locale deduce che, nonostante la notificazione della sentenza e le successive diffide, le amministrazioni intimate sono rimaste inerti. Le resistenti si sono costituite con atto di mera forma, senza difese nel merito e senza allegare l’adozione di atti esecutivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione del giudizio di ottemperanza, volto ad assicurare l’effettività della tutela mediante l’attuazione del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato. Oggetto del sindacato è l’esatto contenuto del giudicato, da individuarsi anche nella motivazione, nella parte in cui essa contiene statuizioni conformativa indispensabili ai fini della decisione.
Nel caso concreto il contenuto conformativo della sentenza è chiaro: essa non si è limitata ad annullare il provvedimento di decadenza, ma ha affermato che tale annullamento comportava la piena reintegrazione della sfera giuridica del Comune, con conseguente reviviscenza del finanziamento, demandando alle amministrazioni l’adozione, se ed in quanto necessario, dei relativi atti di conformazione. Ne consegue che il giudicato non lasciava alcuna discrezionalità sul se dare esecuzione, ma solo sulle modalità tecniche e amministrative di attuazione del comando giudiziale.
Il Collegio esclude dubbi sull’attualità e concretezza dell’obbligo conformativo. Risulta che il finanziamento, pari a euro 2.000.000,00, era stato originariamente assentito; che i lavori sono stati aggiudicati e il contratto sottoscritto; che nelle more del contenzioso l’opera è stata comunque realizzata dal Comune con risorse proprie. Ne deriva che l’attuazione del giudicato non postula più valutazioni sull’an o sul quomodo dell’intervento edilizio, ma esige gli atti necessari alla materiale attribuzione ed erogazione del finanziamento già riconosciuto come spettante.
L’inerzia delle amministrazioni è processualmente conclamata. Esse non hanno dato esecuzione alla sentenza, nonostante notificazione e diffide, e non hanno neppure ottemperato all’ordinanza collegiale con cui erano stati richiesti chiarimenti ovvero era stato chiesto loro di provvedere spontaneamente. La nota di mero sollecito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lungi dal comprovare l’avvenuta esecuzione, conferma la persistente mancata attuazione del giudicato.
Il ricorso è pertanto accolto. Viene ordinato alle amministrazioni, e in specie al Ministero, di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni, con adozione di tutti gli atti necessari alla materiale erogazione del finanziamento. Per l’ulteriore inadempimento è nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Struttura di Missione PNRR, con facoltà di delega. Il Collegio non ritiene di disporre la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., essendo la tutela esecutiva adeguatamente assicurata dal termine e dalla nomina del commissario. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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