Responsabilità da ritardo e buona fede procedimentale nel procedimento ambientale (TAR Abruzzo n. 161 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per la ritardata adozione del provvedimento favorevole, assimilabile al paradigma dell’art. 2043 cod. civ., postula l’oggettiva inosservanza del termine di conclusione del procedimento, l’imputabilità del ritardo a titolo di dolo o colpa, il nesso di causalità materiale con l’evento dannoso e l’ingiustizia del danno. L’accertata violazione del termine non è sufficiente a fondare la pretesa: grava sul ricorrente l’onere di dimostrare la colpa dell’amministrazione e il legame causale tra ritardo e pregiudizio. Quando il ritardo deriva dalla presentazione di documentazione istruttoria incompleta e inappropriata da parte del responsabile dell’inquinamento, e i rinvii della conferenza di servizi sono giustificati dalla complessità delle indagini, sussiste l’errore scusabile che esclude il profilo colposo dell’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva acquistato un compendio industriale sito nel Comune dell’Aquila, interessato da un potenziale rischio di contaminazione ambientale. Il responsabile dell’inquinamento avviò il procedimento semplificato di cui all’art. 249 d.lgs. n. 152/2006, poi rinunciandovi, mentre la società avviò quello relativo a una porzione del sito. Il procedimento di analisi del rischio proseguì in conferenza di servizi con plurime richieste di integrazioni e si concluse solo con la determinazione dirigenziale che approvò modello concettuale e analisi di rischio, con prescrizioni.

La società proprietaria convenne in giudizio il Comune dell’Aquila e l’ARTA chiedendo il risarcimento dei danni da ritardata definizione favorevole del procedimento, quantificati in danno emergente e lucro cessante. Nel corso del giudizio intervenne una società che aveva acquistato parte del compendio, assumendosi successore a titolo particolare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima dichiarato inammissibile l’intervento adesivo. La società interveniente aveva acquistato la proprietà di una porzione del sito solo dopo la definizione del procedimento, non aveva dimostrato l’acquisto in via derivata del diritto di credito risarcitorio e non era quindi qualificabile come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111, comma 3, cod. proc. civ., applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.. Né risultava allegato un interesse giuridicamente rilevante ex art. 28, comma 2, cod. proc. amm..

È stata respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ARTA: l’art. 242, comma 12, d.lgs. n. 152/2006 individua l’Agenzia come soggetto tecnico che coadiuva l’amministrazione competente, sicché la sua eventuale compartecipazione al superamento dei termini rende corretto il contraddittorio.

Nel merito il Tribunale ha scrutinato i presupposti della responsabilità secondo il paradigma dell’art. 2043 cod. civ. Ha ritenuto provata l’inosservanza del termine: il procedimento ex art. 242 non era iniziato nel luglio 2008, bensì con la conferenza di servizi in cui fu avviato il piano di caratterizzazione, e i termini di trenta e sessanta giorni previsti dall’art. 242, commi 3 e 4, non erano stati rispettati. Provata anche l’ingiustizia del danno, per la tardiva emanazione del provvedimento favorevole.

Difetta invece la colpa dell’amministrazione. Dall’esame diacronico della vicenda emerge che il ritardo è imputabile in gran parte al comportamento del responsabile dell’inquinamento, che ha presentato piano e analisi incompleti, rendendo necessarie plurime e complesse integrazioni. I rinvii non hanno intento dilatorio e la dilatazione è dipesa dalla complessità delle indagini su un sito esteso con rischio per la falda. Comune e ARTA hanno tenuto un comportamento conforme alla buona fede procedimentale; la ricorrente, pur presente, non si è attivata per coadiuvare il responsabile. Tali circostanze integrano l’errore scusabile.

Manca infine il nesso di causalità materiale: secondo il criterio del “più probabile che non”, è verosimile che l’impossibilità di mettere a reddito il compendio derivi dalla trascuratezza del responsabile e del proprietario nell’adempiere alle richieste istruttorie. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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