Spese simboliche illecite e minimi tariffari nel contenzioso seriale (Cons. Stato n. 3171 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il rispetto dei valori tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, assicura la proporzione tra prestazione e compenso e impedisce liquidazioni inferiori alle soglie minime, salvo la riduzione consentita dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. La serialità del contenzioso, pur non essendo ipotesi derogatoria del principio di soccombenza, può essere valorizzata come indice di minor impegno difensivo ai fini della riduzione del compenso entro i minimi tariffari. Il giudice è tenuto a motivare solo se si discosta dalla regola della soccombenza.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che condannava il Ministero dell’istruzione ad attribuirle il beneficio della carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque annualità scolastiche, per complessivi 2.500 euro. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, la stessa ha proposto ricorso al TAR Liguria.

Il primo giudice ha accolto il ricorso, ordinando l’esecuzione nel termine di sessanta giorni e nominando, in caso di inottemperanza, il Commissario ad acta. Quanto alle spese, in considerazione del carattere seriale della controversia, ha liquidato solo 500 euro. Avverso tale statuizione è insorta la ricorrente, deducendo che la somma è inferiore ai parametri tariffari minimi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la liquidazione delle spese solo se intende discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). La quantificazione resta espressione di discrezionalità, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).

Sul versante tabellare, la Corte richiama il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55/2014. Il parere chiarisce che le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa consentita da un sistema senza soglie minime, rendendo inadeguata la remunerazione professionale, e a limitare la discrezionalità del giudice individuando soglie minime non derogabili. La Sezione Consultiva ha escluso che l’inderogabilità dei minimi contrastasse con la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 427 del 23 novembre 2017.

Alla luce di tali coordinate, la liquidazione del primo giudice è ritenuta non corretta, perché inferiore ai valori tariffari del D.M. n. 147/2022 per lo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, anche considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4. La Corte precisa però che la motivazione del TAR non è apodittica: la controversia è oggettivamente priva di complessità e seriale.

La serialità, chiarisce il Collegio, non rientra tra le ipotesi derogatorie del principio di soccombenza, ma può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di minor impegno difensivo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5201/2025; Cons. Stato, Sez. VII, n. 9291/2025). Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3270/2024), in coerenza con l’art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014.

In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata e le spese del primo grado sono liquidate in 800 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate, stante il solo parziale accoglimento rispetto alla somma richiesta.

Nota della Redazione

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