Liquidazione delle spese e parametri forensi: obbligo di motivazione sullo scostamento (Cons. Stato n. 3174 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, ma quando condanna al pagamento deve riferirsi ai parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e alle relative tabelle. L’abrogazione delle tariffe professionali per effetto dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, ha eliminato l’inderogabilità dei minimi tariffari, sicché i decreti ministeriali attuativi vanno interpretati in conformità alle previsioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza di cui agli artt. 2, 3 e 41 Cost. Ne consegue che lo scostamento dai valori tabellari è ammesso, ma se è apprezzabile e rilevante il giudice deve indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione. Un compenso immotivato e manifestamente inferiore ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 della Carta di Nizza.
Il Fatto
La parte appellante aveva ottenuto dal TAR Liguria l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile, che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il primo giudice ha accolto la domanda ma ha liquidato le spese in euro 500,00, oltre oneri, richiamando il carattere seriale e la natura della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L’appello investe esclusivamente la statuizione sulle spese, ritenuta inferiore ai parametri minimi della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. n. 55 del 2014. Il Ministero si è costituito solo formalmente. La causa è stata trattenuta in decisione sugli scritti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai propri precedenti su casi analoghi, ai quali rinvia espressamente (Sez. VII n. 4431 del 30 settembre 2025, n. 7620 del 22 maggio 2025, n. 3897 del 7 maggio 2025), e richiama l’orientamento delle Sezioni riunite n. 8 del 24 maggio 2007: il giudice di primo grado ha ampi poteri discrezionali, anche sul piano equitativo, per riconoscere o escludere la compensazione. Quando però dispone la condanna, deve applicare gli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, natura e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni, con facoltà di aumentare o diminuire i valori medi fino al 50 per cento.
Il percorso argomentativo chiarisce il quadro delle fonti. Abrogato il sistema tariffario, il compenso è pattuito per iscritto e, in mancanza, liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali, aggiornati ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 e da ultimo rivisti dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147. Non sussiste più il vincolo legale dei minimi, ma resta il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta somme simboliche non consone al decoro della professione.
Su questa base la Sezione esclude che i decreti ministeriali possano vincolare il giudice oltre le previsioni primarie, trattandosi di atti normativi di secondo grado non derogabili alle leggi ispirate ai principi di libertà e concorrenza. Ne deriva che una liquidazione immotivata e manifestamente diversa dalle previsioni tariffarie non integra di per sé violazione di legge.
Il Collegio introduce però un correttivo decisivo. La contestata mancanza di congrua motivazione rende la statuizione del TAR suscettibile di intaccare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, tanto più quando l’amministrazione statale insiste nel negare ragioni già riconosciute in sede giurisdizionale, alimentando un contenzioso seriale. Il TAR si è limitato al criterio di soccombenza e alla serialità, senza argomentare sulla quantificazione: la serialità semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241 del 1990.
L’appello è quindi accolto in parte. In virtù dell’effetto devolutivo, la Sezione riliquida equitativamente le spese del primo grado in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. Compensa le spese del grado, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale, e riconosce il diritto alla rifusione del contributo unificato a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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