Atto generale nazionale impugnato insieme ad atto locale attrae la competenza del TAR Lazio (TAR Sicilia n. 3260 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorrente impugni congiuntamente un atto generale adottato da autorità centrale, con effetti estesi all’intero territorio nazionale, e atti di autorità locale a efficacia circoscritta, la competenza territoriale è attratta dal TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., che fa salvi gli ordinari criteri per gli atti normativi o generali. È irrilevante che l’impugnazione dell’atto centrale sia proposta in via subordinata ed eventuale a una determinata interpretazione, poiché anche in tal caso si determina una situazione di inscindibilità processuale. La declinatoria di competenza pronunciata all’esito del giudizio di merito, e non in sede cautelare o di camera di consiglio anticipata, assume la forma della sentenza, restando ferma la facoltà di riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e nella qualità di genitore di una minore frequentante un istituto superiore, ha impugnato una nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale e le circolari interne della scuola che avevano disposto l’isolamento fiduciario dell’alunna fino all’esito negativo del tampone molecolare, dopo quattordici giorni di quarantena. Con successivi motivi aggiunti ha gravato le note che subordinavano il rientro a scuola all’effettuazione del tampone di controllo e la circolare ministeriale sulla ricerca retrospettiva dei contatti.
Nel ricorso introduttivo era stato impugnato anche il D.P.C.M. 2 marzo 2021, ove interpretato nel senso di consentire l’isolamento anche a carico dell’alunno non qualificabile come contatto stretto di un positivo. L’ASP e l’Avvocatura distrettuale, per la Presidenza del Consiglio e per l’istituto, hanno chiesto il rigetto nel merito; il Ministero della Salute non si è costituito.
La Motivazione della Corte
All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato il Collegio ha formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rilevando un possibile profilo di difetto di competenza. Il difensore dell’azienda si è rimesso alla decisione.
Il Tribunale affronta anzitutto una questione di forma. L’art. 15, comma 1, cod. proc. amm. prevede che il difetto di competenza sia rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado; la pronuncia assume forma di ordinanza solo nei casi dei commi 2 e 3, ovverosia in sede cautelare o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla competenza. Per argomento a contrario, la declinatoria resa all’esito del giudizio di merito deve essere adottata con sentenza, soluzione che non priva la parte della facoltà di riassunzione. Il Collegio richiama sul punto una consolidata linea giurisprudenziale amministrativa.
Nel merito della competenza, il Collegio osserva che il ricorrente ha impugnato tanto il D.P.C.M. 2 marzo 2021, quanto la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, atti adottati da autorità centrale con effetti estesi all’intero territorio nazionale. Richiamando l’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., il Tribunale rileva che la competenza relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae anche quella sugli atti presupposti, salvo che si tratti di atti normativi o generali, per i quali restano fermi gli ordinari criteri.
Da ciò deriva che, quando insieme ad atti locali siano impugnati atti dell’autorità centrale a efficacia nazionale, il ricorso resta attratto nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma, non rilevando la maggiore o minore importanza dell’impugnazione dell’atto centrale nell’economia del ricorso. Il Collegio soggiunge che è irrilevante, ai fini dell’interesse, che l’impugnativa sia svolta in via subordinata ed eventuale a una determinata interpretazione, giacché anche tale modalità determina comunque una situazione di inscindibilità processuale.
Il Tribunale dichiara pertanto la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, dinanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio e i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese di lite in ragione della natura della decisione e dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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