Decadenza incentivi fotovoltaici e falso documentale: poteri GSE oltre termine (Cons. Stato n. 3263 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il potere del GSE di disporre la decadenza ex art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 è soggetto, dopo la novella del 2020, ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma incontra un limite temporale superabile in presenza di falso, ai sensi del comma 2-bis. Il GSE può valutare autonomamente la falsità della documentazione, senza necessità del passaggio in giudicato della sentenza penale, in forza del combinato disposto con l’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011. La presentazione di elaborati tecnici con sottoscrizione e timbro contraffatti integra violazione rilevante ai sensi dell’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014, lett. a), e non una mera irregolarità formale, poiché impedisce la verifica dei requisiti. L’artato frazionamento degli impianti costituisce declinazione del divieto di abuso del diritto, accertabile caso per caso sulla base di consistenti indizi.
Il Fatto
Una società presentava nel 2011 domanda di ammissione alle tariffe incentivanti del Quarto conto energia per un impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura di un immobile condotto in leasing da altro soggetto. Il GSE riconosceva la tariffa e stipulava la convenzione nel 2012.
A seguito di un sequestro penale per falso e indebita percezione, il GSE avviava una verifica documentale. Con provvedimento del 4 dicembre 2024 disponeva la decadenza dagli incentivi, richiamando la sentenza penale di primo grado che aveva accertato la contraffazione della documentazione tecnica. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; la società appellava, contestando il termine per l’autotutela, la carenza di istruttoria, la qualificazione del falso e la duplicazione dei titoli di recupero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Quanto alla dedotta nullità della sentenza per omissione di esame e riproduzione di parti di altre pronunce, richiama l’art. 105 c.p.a. e la tipizzazione giurisprudenziale delle ipotesi di nullità: difetto di sottoscrizione, mancanza di pronuncia sulla domanda, motivazione inesistente o apparente. I vizi lamentati attengono a omesso esame e a errori di fatto, che per l’effetto devolutivo consentono l’integrazione della motivazione in appello, senza alcuna rimessione al primo giudice.
Sul termine, la Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Prima della novella del 2020 il potere del GSE era vincolato e non soggetto ai limiti dell’art. 21-nonies. Dopo la modifica, il richiamo ai presupposti dell’autotutela comporta la legittimità dell’intervento anche oltre i dodici mesi in presenza di falso, secondo il comma 2-bis. Non è necessario il giudicato penale: il GSE ha effettuato una autonoma valutazione, avendo atteso la sentenza di primo grado solo per maggiore garanzia, condotta espressione del principio di buona fede ex art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
La falsità della sottoscrizione e del timbro del tecnico ha riguardato documentazione essenziale, la rappresentazione grafica dell’impianto. Non si tratta di violazione meramente formale, ma di violazione rilevante ai sensi dell’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014, lett. a), che osta all’erogazione e impedisce la decurtazione. Il sistema degli incentivi postula una corretta autodichiarazione e impone un onere di veritiera dichiarazione.
Quanto all’artato frazionamento, la Corte conferma il richiamo del primo giudice: l’impianto e quello ulteriore realizzato sul medesimo edificio, con il medesimo titolo abilitativo e da parte della stessa società, rientrano nella previsione dell’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011, richiamato dalla convenzione. Il divieto è declinazione del generale abuso del diritto, accertabile caso per caso.
Sulla duplicazione dei titoli, la domanda di restituzione è atto dovuto e vincolato; la società dovrà restituire solo quanto effettivamente percepito e nella misura in cui il GSE non abbia già ottenuto le medesime somme per lo stesso titolo. Sulla condanna alle spese il motivo è infondato, rientrando il quantum nella discrezionalità del giudice; il Collegio compensa le spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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