Ottemperanza per l’assegnazione della Carta del docente ai precari (TAR Lazio n. 892 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna l’amministrazione all’attribuzione di un beneficio economico rientra tra i provvedimenti ai quali può essere data attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Tale rimedio è finalizzato a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico di € 1.500,00.
Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata all’amministrazione, quest’ultima non aveva provveduto a dare esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. e l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha quindi ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale prevede il rimedio dell’ottemperanza proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nessun dubbio è stato ravvisato sulla riconducibilità delle sentenze del giudice ordinario a tale strumento.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato in quanto l’amministrazione non aveva fornito alcun elemento per dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione.
Il Collegio ha inoltre nominato il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina, con compenso liquidato in € 1.000,00 e a carico dell’amministrazione, che dovrà attivarsi su istanza della parte ricorrente in caso di inutile decorso del termine assegnato.
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Nota della Redazione
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