Diniego rinnovo concessione demaniale lacuale per occupazione abusiva area attigua (Cons. Stato n. 3309 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo di una concessione di bene demaniale costituiscono espressione di ampia discrezionalità dell’ente locale, cui spetta individuare l’uso del bene rispondente al più rilevante interesse pubblico, con sindacato giurisdizionale limitato ai profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei presupposti. In tale valutazione il Comune può legittimamente valorizzare l’occupazione sine titulo di uno specchio acqueo aggiuntivo rispetto a quello assentito, anche se intervenuta nelle more della concessione e oggetto di autonoma istanza di regolarizzazione. La regolarizzazione ex nunc non elide l’illegittimità della condotta pregressa, che incide sul rapporto di fiducia tra concedente e concessionario. In materia di concessioni demaniali lacuali destinate a pontili, trova applicazione la direttiva 2006/123/CE, che impone l’affidamento mediante procedura a evidenza pubblica e vieta rinnovi automatici, con conseguente legittimità del diniego fondato sulla necessità della gara.

Il Fatto

Una società cooperativa gestisce senza fine di lucro due pontili sul lago di Como, a servizio di soci che svolgono attività di noleggio con conducente. Dal 1990 è titolare della relativa concessione demaniale, da ultimo rinnovata sino al 30 giugno 2023. Sei mesi prima della scadenza presenta istanza di ulteriore rinnovo sino al 2035.

Nel giugno 2023 la Guardia di Finanza accerta la presenza di 26 boe di ormeggio collocate a 17 metri dal pontile, oltre i 7 metri assentiti, su area gravata da vincolo paesaggistico. Il Comune chiede il conguaglio del canone per cinque annualità e la società paga; poi estende la domanda di rinnovo alla porzione occupata dalle boe. Il Comune pubblica l’avviso esplorativo e, in assenza di domande concorrenti, chiede una relazione tecnica e l’autorizzazione paesaggistica. L’istanza ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 è dichiarata improcedibile; segue domanda di accertamento di compatibilità postuma e domanda di concessione separata per le boe. Il Comune nega la concessione per le boe il 16 settembre 2024 (artt. 9 e 34 del regolamento comunale), respinge il rinnovo dei pontili il 1° ottobre 2024 e conferma il diniego sull’istanza 2025-2029 il 14 gennaio 2025. La Provincia nega la compatibilità paesaggistica e ordina la rimozione. Il TAR Lombardia respinge i ricorsi e dichiara improcedibile quello sulla compatibilità postuma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità riproposta dal Comune, essendo l’appello infondato nel merito. Sul primo motivo, relativo al diniego di rinnovo dei pontili, richiama i consolidati principi sulla discrezionalità amministrativa in materia, ricordando che l’uso pubblico costituisce la normalità della fruizione del demanio, in applicazione dell’art. 36 del codice della navigazione.

La questione decisiva è se il Comune possa respingere l’istanza relativa a uno specchio acqueo legittimamente occupato per motivi attinenti a un’altra porzione. La risposta è affermativa: nell’ambito della valutazione discrezionale il Comune può valorizzare negativamente l’occupazione abusiva di un’area più ampia, e la successiva regolarizzazione ex nunc non fa venir meno l’illegittimità della condotta passata, che pregiudica il rapporto di fiducia. Il diniego del 1° ottobre 2024 non è né irragionevole né illogico; non rileva l’assenza di una norma che vieti il rinnovo, poiché il potere non è vincolato. Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’atto era preceduto da ripetute diffide e comunicazioni sul tema delle boe.

Sul secondo motivo, concernente il diniego per le 26 boe, il provvedimento è plurimotivato: la motivazione regolamentare è da sola sufficiente. L’art. 9 del regolamento comunale vieta nuove concessioni per boe di ormeggio in zona portuale, e l’istanza della società descriveva espressamente le boe come funzionali all’ormeggio in sicurezza dei natanti: piena sovrapponibilità. La tesi difensiva della distinzione tecnica tra boe e gavitelli resta apodittica, priva di supporto peritale. Il divieto era vigente alla data del diniego, in ossequio al principio del tempus regit actum.

Sul terzo motivo, il Collegio rileva che la relazione tecnica allegata all’istanza del 27 dicembre 2024 richiamava i corpi sferici galleggianti, smentendo l’assunto che l’istanza riguardasse solo i pontili. Il diniego del 14 gennaio 2025 si fonda sulla necessità di procedere all’evidenza pubblica: la direttiva Bolkestein si applica alle concessioni di specchi d’acqua per pontili, come chiarito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 e dalla giurisprudenza unionale, che esclude rinnovi automatici. Il Comune non è obbligato a mantenere il titolo nelle more della gara, né la società vanta un legittimo affidamento.

Quanto al quarto motivo, una volta acclarato che nessuna concessione poteva essere rilasciata per le boe, l’appellante non ha interesse all’annullamento del diniego di compatibilità paesaggistica, che non avrebbe comunque consentito il mantenimento delle installazioni. L’appello è rigettato con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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