Accesso difensivo agli atti del Masterplan aeroportuale e prevalenza sulla riservatezza (TAR Toscana n. 212 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso difensivo previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 prevale sulle contrapposte esigenze di riservatezza non perché imponga un bilanciamento, ma in forza del riconoscimento legislativo espresso dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che ne sancisce la prevalenza quando i documenti siano necessari per curare o difendere interessi giuridici. Tale prevalenza opera in via automatica ove l’ostensione non riguardi dati sensibili, giudiziari o supersensibili, cosicché ogni ponderazione risulta superflua. Il diritto di accesso, avendo connotazione sostanziale autonoma, non recede dinanzi alla mera possibilità di sollecitare nel processo civile l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., rimesso a valutazione discrezionale del giudice. Non occorre inoltre verificare in quale misura i documenti rilevino ai fini della decisione della causa civile, essendo sufficiente la necessità di assicurare la pienezza del diritto di difesa nel processo in cui gli atti sono stati evocati. Formatosi il silenzio-rigetto per l’inutile decorso del termine di trenta giorni, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’esibizione e il rilascio di copia ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria della quasi totalità delle aree incluse nel Piano Urbanistico Esecutivo di Castello, nel Comune di Firenze, ancora in corso di attuazione. Nel vigore del precedente Masterplan aeroportuale la società aveva già ottenuto l’annullamento giurisdizionale della deliberazione regionale di integrazione del piano di indirizzo territoriale e dei provvedimenti autorizzativi della nuova pista, con decisioni confermate in appello. L’annullamento della valutazione di impatto ambientale aveva determinato l’irrealizzabilità di quel progetto.

Nel corso di un giudizio civile promosso nei confronti del gestore dello scalo, la ricorrente apprendeva dell’avvenuta approvazione tecnica del nuovo Masterplan 2035 e della documentazione trasmessa al Ministero dell’Ambiente per la verifica di compatibilità ambientale. Con istanza del 20 settembre 2023 chiedeva all’E.N.A.C. l’accesso a tali atti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. L’istanza restava inevasa e si formava il silenzio-rigetto; di qui il ricorso per l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla nota con cui l’E.N.A.C. ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture di aver approvato in linea tecnica il nuovo Masterplan e di aver avviato la fase di presentazione al Ministero dell’Ambiente dell’istanza per la verifica di compatibilità ambientale. La stessa nota era stata prodotta dalla controparte nel giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Milano, relativo al contratto preliminare stipulato nel vigore del precedente Masterplan.

La circostanza rende palese l’esigenza della ricorrente di conoscere il contenuto dei documenti ivi menzionati per formulare compiutamente le proprie difese. A tale esigenza corrisponde il riconoscimento ex lege della prevalenza del diritto di accesso difensivo, sancita dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. Il Collegio precisa che nella specie l’ostensione non ricade su dati sensibili o giudiziari, né su dati supersensibili, e che quindi non occorre procedere ad alcun bilanciamento.

Il Tribunale affronta poi l’argomento difensivo secondo cui la ricorrente avrebbe potuto chiedere nel giudizio civile l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.. La tesi non regge: il diritto di accesso ha connotazione sostanziale autonoma e non recede dinanzi alla sola possibilità astratta di sollecitare quel mezzo istruttorio, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice civile. Il richiamo è a Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5047.

Né rileva stabilire se e in quale misura i documenti incideranno sulla decisione della causa civile. In questa sede viene in considerazione unicamente la necessità di assicurare alla ricorrente la pienezza del diritto di difesa nel processo in cui quegli atti sono stati evocati, a partire dalla possibilità di eccepirne l’irrilevanza o l’inattendibilità. Il Collegio aggiunge che la ricorrente è titolare di una situazione soggettiva collegata ai documenti, nella veste di proprietaria di aree edificabili incluse nel P.U.E., con interesse diretto, concreto e attuale a verificare eventuali incisioni dei propri diritti edificatori e dominicali.

Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del diniego tacito formatosi per l’inutile decorso del termine di cui all’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 e ordina all’E.N.A.C., ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., di esibire e rilasciare copia dei documenti entro venti giorni. Le spese seguono la soccombenza dell’Ente e sono compensate nei rapporti con la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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