Pergotenda chiusa e opere interne: legittimo l’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 3310 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pergotenda che, per struttura, materiali e finiture, realizza un volume stabilmente chiuso, munito di impianti e arredi, non integra opera di edilizia libera e necessita di permesso di costruire. Il decreto di compatibilità ambientale e il giudicato formatosi su una precedente ordinanza demolitoria non spiegano efficacia legittimante quando la situazione di fatto accertata è oggettivamente diversa. L’ordine di demolizione di opere prive di titolo è atto dovuto e vincolato, che non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi. La censura sul rispetto della soglia del 20% della volumetria, priva di supporto tecnico, si risolve in mera petizione di principio.
Il Fatto
L’appellante è proprietario di due unità immobiliari in Positano: un locale al primo piano adibito a ristorante e un deposito al piano terra, collegati da un cortile e da una scala sottostrada. Sul cortile era stata collocata una copertura precaria in lastre trasparenti, la cui demolizione, disposta nel 2005, era stata annullata dal TAR Campania con sentenza n. 272 del 2018, passata in giudicato.
Nel febbraio 2024 l’appellante presentava una CILA per rimuovere quella copertura e installare una pergotenda. Il Comune dichiarava l’inefficacia della CILA e, dopo un sopralluogo, adottava l’ordinanza di demolizione n. 19 del 2024, contestando la realizzazione di un volume chiuso sul cortile e alcune opere interne al ristorante. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo e respingeva i motivi aggiunti. L’appello investe solo quest’ultimo capo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i censure del primo motivo, per la loro stretta connessione. Sul primo profilo, rileva che il decreto di compatibilità ambientale n. 1 del 2005 assentiva una mera copertura precaria con lastre trasparenti, aperta per due lati. La struttura contestata è invece un volume interamente chiuso, con copertura in lamelle metalliche, parete finestrata in alluminio, impianto elettrico, predisposizione per la climatizzazione, pavimentazione in parquet e arredi.
Da qui la duplice conseguenza: il decreto ambientale non ha efficacia legittimante sullo stato legittimo dell’immobile e il giudicato del 2018 non esplica alcun effetto, perché riguarda una situazione di fatto diversa. La censura sulla soglia del 20% della volumetria è respinta: manca una perizia o un accertamento tecnico che dimostri il divario, con la conseguenza che la doglianza resta sfornita di supporto probatorio.
Quanto all’edilizia libera, la Corte richiama la nozione consolidata di manufatti leggeri: tende e gazebo privi di autonomia funzionale, non stabilmente infissi al suolo, con elementi di copertura e chiusura retrattili e amovibili, che non creano uno spazio chiuso stabile. Nella specie la chiusura su tutti i lati, la struttura in alluminio, la copertura metallica, gli impianti e le rifiniture attestano la natura stabile e non transeunte dell’opera. Il richiamo è a Cons. St. n. 1256 del 2026, Cons. St. n. 2834 del 2025 e Cons. St. n. 8199 del 2025.
Le opere interne al ristorante contrastano con l’art. 9 delle NTA del PRG, che consente solo manutenzione ordinaria, consolidamento statico, eliminazione di barriere architettoniche e adeguamento funzionale nei termini strettamente necessari. Esse non rientrano nella definizione dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 e la relazione tecnica non prova né il consolidamento né le altre condizioni. Le censure paesaggistiche diventano perciò improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul secondo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001, censura generica e comunque sanata dall’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 per la natura vincolata del provvedimento. La rinuncia al condono non risulta condizionata, perché la CILA non contiene alcuna subordinazione. Il difetto di motivazione è insussistente: l’ordine di demolizione è atto dovuto, come affermato da Cons. St. n. 3704 del 2022 e Cons. St. n. 6969 del 2023. Il richiamo al d.l. n. 69 del 2024 è infondato, applicandosi alle sole ordinanze adottate dal 30 maggio 2024, mentre quella in esame è del 23 maggio 2024, in ossequio al tempus regit actum. L’appello è rigettato, nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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