Demolizione su area demaniale: sgombero illegittimo se disposto dal Comune (TAR Sicilia n. 3334 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di opere realizzate sine titulo su area demaniale, il Comune adotta legittimamente l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 anche senza preventiva diffida, con termine di trenta giorni e senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e vincolato. La comunicazione all’ente proprietario del suolo prevista dalla norma integra un mero adempimento informativo, non un presupposto di validità del provvedimento repressivo. E’ invece illegittimo, per difetto di competenza, il contestuale ordine di sgombero dell’area abusivamente occupata: il rilascio dell’area demaniale non consegue alla materiale eliminazione dei manufatti e resta riservato all’ente proprietario. La natura precaria dell’opera va valutata con criterio non solo strutturale ma anche funzionale, con la conseguenza che i gazebo destinati a esigenze perduranti nel tempo richiedono il permesso di costruire.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta artigiana operante nel settore florovivaistico, esercita l’attività su un terreno del Comune in parte ricadente in area demaniale. Su una porzione di circa 93 mq è titolare di concessione demaniale risalente al 2003 e poi rinnovata fino al 2033; sull’ulteriore porzione di 215 mq, accertata come demaniale nel 2008, ha presentato istanze di ampliamento rimaste prive di riscontro e ha definito in via agevolata gli indennizzi per l’occupazione pregressa.

A seguito di sopralluogo congiunto del 2020, il Comune ha accertato la presenza di cinque gazebo sulla porzione non concessa e, sulla porzione concessa, di una cella frigorifera, di un manufatto preesistente e di una tettoia. Con determinazione del febbraio 2021 ha diffidato e ordinato la demolizione delle opere, lo sgombero dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento; la domanda cautelare è stata respinta quanto alla demolizione e accolta quanto allo sgombero, con appello respinto dal giudice amministrativo di secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura di violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, con cui si lamentava la compressione in un unico atto della diffida e dell’ordinanza-ingiunzione. Il motivo è solo parzialmente fondato. La mancanza della preventiva diffida non inficia la validità dell’ordine di demolizione, perché la diffida risponde solo allo scopo di consentire l’adempimento spontaneo e il legislatore non impone alcun intervallo temporale minimo tra i due atti (richiamata Cons. Stato, sez. VII, n. 3089 del 2024).

Priva di base è anche la contestazione sul termine di trenta giorni, poiché la disposizione speciale non richiede la concessione dei novanta giorni previsti dall’art. 31 del medesimo testo unico (richiamata TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1457 del 2022). Quanto alla mancata interlocuzione con il Demanio, la norma esige solo una mera comunicazione all’ente proprietario del suolo. Una volta accertato il carattere abusivo dell’opera, l’ordine di rimozione costituisce atto dovuto e vincolato, per il quale non vi è spazio per momenti partecipativi (richiamata TAR Veneto, sez. II, n. 981 del 2024).

E’ invece fondata la censura sull’incompetenza del Comune a disporre lo sgombero. Il Collegio respinge la lettura dell’amministrazione, secondo cui lo sgombero sarebbe conseguenza della fisica eliminazione dei manufatti: il tenore letterale dell’atto rinvia al rilascio dell’area e, poiché è stato disposto anche il ripristino, l’espressione si rivelerebbe altrimenti pleonastica. L’ordine di sgombero è dunque annullato in parte qua.

Il secondo motivo, incentrato sull’eccesso di potere, è infondato. I gazebo, destinati a esigenze non temporanee, richiedono il permesso di costruire, a nulla rilevando la facile amovibilità o il materiale impiegato (richiamata TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 10329 del 2023). La precarietà dell’opera si valuta con criterio non solo strutturale ma anche funzionale: le strutture funzionali a esigenze costanti nel tempo non godono del regime delle opere precarie (richiamata Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., n. 646 del 2024).

Non è applicabile l’art. 20 della legge reg. Sic. n. 4 del 2003, che richiede che le strutture ricadano su aree private. L’art. 35 non contempla alternative alla demolizione e non lascia spazio a valutazioni discrezionali né alla comparazione degli interessi (richiamate Cons. Stato, sez. VII, n. 1653 del 2024 e TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 249 del 2024). I provvedimenti repressivi vanno rivolti a chi ha una relazione giuridica o materiale con il bene. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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