Revoca licenza investigazioni private: atto dovuto per violazioni contributive e condanne (TAR Abruzzo n. 333 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La licenza per l’esercizio di investigazioni private è revocata dal Prefetto, quale atto dovuto, quando sia accertato il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, ai sensi dell’art. 257 quater, terzo comma, r.d. n. 635/1940. Parimenti l’art. 11 r.d. n. 773/1931 impone di negare e revocare le autorizzazioni di polizia a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione. In presenza di tali presupposti non residua spazio per valutazioni discrezionali, né può invocarsi il legittimo affidamento dell’interessato. Il decorso del tempo dalla commissione dei reati non elide l’effetto ostativo, che permane fino alla riabilitazione. La sussistenza di autonomi e sufficienti capi di motivazione esime il giudice dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un istituto di investigazioni, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Teramo ha revocato la licenza prefettizia rilasciatale per l’esercizio dell’attività. Il provvedimento si fonda sul presupposto che la titolare, in violazione degli artt. 9, 10 e 11 r.d. n. 773/1931, non avrebbe ottemperato alle prescrizioni contenute nella licenza. Con un ricorso articolato in dieci motivi, la ricorrente ha dedotto eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del d.m. n. 269/2010 in tema di cauzione, violazione dei principi di legittimo affidamento e di buon andamento, oltre all’acquisizione d’ufficio dei dati contributivi ai sensi dell’art. 44 bis d.P.R. n. 445/2000. Si è costituito il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso. All’udienza pubblica la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso qualificandolo come manifestamente infondato. Muovendo dal motivo relativo agli obblighi contributivi, il TAR ha osservato che non risponde al vero l’assunto secondo cui la Prefettura non avrebbe acquisito d’ufficio le informazioni sul versamento dei contributi: nel provvedimento di revoca si dà atto della nota con cui la direzione provinciale dell’INPS ha comunicato il mancato versamento di contributi per lavoro autonomo e dipendente.
Su questo punto il Collegio ha richiamato l’art. 257 quater, terzo comma, r.d. n. 635/1940, secondo cui le licenze di investigazione sono revocate o sospese quando è accertato il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente. Accertata la violazione contributiva, il Prefetto era quindi tenuto a disporre la revoca: la norma non lascia margini di discrezionalità e l’atto si configura come vincolato.
Il TAR ha poi affrontato il profilo dei pregiudizi penali. I reati non colposi risultano puntualmente elencati nel provvedimento e desunti dal casellario giudiziale; essi sono ex se ostativi all’esercizio dell’attività. Non assume rilievo la circostanza, valorizzata dalla ricorrente, che i reati siano stati commessi in epoca remota: l’art. 11 r.d. n. 773/1931 impone di negare le autorizzazioni di polizia a chi ha riportato condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione, e ne dispone la revoca quando le condizioni vengono meno.
La ricorrente non ha dedotto né provato di aver conseguito la riabilitazione, limitandosi a invocare l’affidamento sull’irrilevanza di fatti risalenti. Il Collegio ha escluso che un tale affidamento possa configurarsi: la legge preclude, senza spazi valutativi, di fare assegnamento sul corretto esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia da parte di persone condannate per reato non colposo, finché non siano riabilitate.
La solidità di questi autonomi capi di motivazione ha esonerato il giudice dall’esame dei restanti motivi: ove pure fondati, essi non condurrebbero all’annullamento di un provvedimento sostenuto da ragioni legittime sufficienti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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