Emersione dal lavoro irregolare: la prova della presenza in Italia richiede documentazione di data certa da organismi pubblici (TAR Emilia-Romagna n. 1356 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, la prova della presenza del cittadino straniero sul territorio nazionale in data anteriore all’8 marzo 2020 può essere fornita esclusivamente mediante la dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge n. 68/2007 ovvero mediante attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal presidente di un’associazione privata, ancorché riconosciuta, non integra i requisiti richiesti dalla norma, non provenendo da un organismo pubblico e non essendo assistita da data certa. Tale dichiarazione, resa ex post su carta semplice da un soggetto privo di potere certificatorio, è assimilabile a una dichiarazione testimoniale e non può supplire alla documentazione richiesta dalla legge.
Il Fatto
Il cittadino straniero impugnava il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura aveva respinto la sua domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. Il rigetto era stato motivato dalla mancata prova della presenza in Italia del richiedente in data anteriore all’8 marzo 2020: la dichiarazione prodotta dall’interessato, resa dal presidente di un’associazione, non costituiva infatti attestazione di data certa rilasciata da organismo pubblico, come prescritto dalla norma. Il ricorrente contestava il provvedimento, sostenendo che l’elenco dei documenti indicati dalla disposizione per attestare la presenza in Italia non avesse carattere tassativo e che la prova potesse essere fornita anche con documenti diversi, tra cui la dichiarazione dell’associazione, ente riconosciuto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricordato il tenore letterale dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, evidenziando come la norma richieda che i cittadini stranieri dimostrino di aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 “in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici“.
Nel caso di specie, l’interessato aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal presidente dell’associazione, con cui si attestava l’iscrizione dello straniero all’associazione medesima da data anteriore a quella richiesta dalla legge, unitamente a una scheda di iscrizione redatta a mano dallo stesso presidente in cui si dava conto del ritiro di pacchi alimentari in date successive.
Il Collegio ha escluso che tali documenti potessero integrare i requisiti normativi. L’associazione, pur se riconosciuta, non costituisce un organismo pubblico; la dichiarazione, resa su carta semplice e svincolata dall’esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, non è assistita da data certa. Anche la scheda di iscrizione è stata ritenuta inidonea: a differenza di un registro presenze o di una tessera associativa, che avrebbero consentito una verifica oggettiva, l’attestazione resa ex post dal presidente è stata assimilata a una dichiarazione testimoniale, mancando in capo al soggetto che l’ha resa un potere certificatorio conferito dallo Stato o da altro ente pubblico.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto le censure formulate dal ricorrente infondate e ha respinto il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa secondo la regola della soccombenza.
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Nota della Redazione
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