Spese del doppio grado e riforma in appello nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 333 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. il giudice amministrativo è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del giudice ordinario e non può conoscere domande ulteriori rispetto a esso. La sentenza di appello che, in riforma della decisione di primo grado, liquidi le spese processuali anche per il primo grado nei confronti dei medesimi difesi sostituisce il corrispondente capo della sentenza riformata: non residua alcun credito ulteriore da azionare in ottemperanza. Il difetto di distrazione delle spese liquidate in appello in favore del procuratore antistatario preclude al difensore ogni pretesa sul relativo importo. Il ricorso che assuma a base del proprio calcolo la somma dei capi della sentenza di primo grado, senza detrarre le quote rideterminate in appello, è infondato e va respinto.

Il Fatto

Un avvocato, difensore di alcuni ricorrenti e procuratore antistatario, propone ricorso per ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale civile di Lecce, come parzialmente riformata in appello. Nei capi V e Y della pronuncia di primo grado il Ministero della Difesa era stato condannato alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La Corte d’Appello, decidendo sugli appelli, aveva liquidato le spese del doppio grado nei confronti di taluni dei difesi, per il primo grado in complessivi euro 8.000,00 e per l’appello in euro 10.800,00, senza distrazione.

Il ricorrente assume di aver ricevuto dal Ministero euro 33.581,86 rispetto a un preteso dovuto di euro 47.444,00, sostenendo che le spese liquidate in appello si aggiungano, e non si sostituiscano, a quelle dei capi V e Y di primo grado. Chiede quindi il pagamento del residuo, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituisce e eccepisce l’avvenuto integrale pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità del rito. Rileva osservati il dimezzamento dei termini per il deposito ai sensi dell’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., risultando la valenza di cosa giudicata da certificazione della Corte d’Appello. La sentenza di primo grado era stata notificata con formula esecutiva al Ministero, con conseguente maturazione del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Nel merito, il Tribunale richiama i limiti del giudizio di ottemperanza: esso è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato, è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile e l’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione.

La questione centrale riguarda la portata della riforma in appello. La sentenza di secondo grado afferma testualmente di pronunciare “in riforma della sentenza appellata” e liquida le spese processuali anche per il primo grado nei confronti di taluni dei soggetti difesi dal ricorrente, quelli stessi menzionati nei capi V e Y. Detraendo le loro quote dalle cifre complessive di euro 14.000,00 e euro 7.000,00 indicate nei due capi, si perviene alla somma di euro 33.581,86, già corrisposta dal Ministero per le spese di entrambi i gradi.

Il Collegio condivide dunque l’eccezione dell’Amministrazione. A conferma, rileva che le spese liquidate per il doppio grado dalla Corte d’Appello non sono state distratte in favore del difensore odierno ricorrente: egli non può pertanto vantare alcuna pretesa su tali importi. Il presupposto del calcolo attoreo — la sommatoria tra spese di primo grado e spese di appello — è quindi errato, perché la pronuncia di secondo grado ha sostituito, e non aggiunto, la liquidazione relativa al primo grado.

Il ricorso di ottemperanza è conseguentemente respinto. Il Tribunale dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio in ragione della peculiarità e complessità della causa. Null’altro residua da eseguire, essendo l’obbligo portato dal giudicato già integralmente adempiuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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