Accesso difensivo prevalente sul diniego fondato su valutazioni civilistiche (TAR Piemonte n. 172 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale difensivo ex art. 24, co. 7, legge n. 241/1990, l’amministrazione detentrice non può respingere l’istanza valutando l’efficacia negoziale degli atti richiesti né la loro rilevanza probatoria in un giudizio pendente. Tale giudizio è precluso sia all’amministrazione sia al giudice adito ex art. 116 c.p.a., poiché il diritto di accesso e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. operano su piani distinti. La strumentalità tra documento e interesse va apprezzata in astratto: è sufficiente che l’ostensione sia potenzialmente utile alla cura o alla difesa di una situazione giuridicamente rilevante. Il diniego fondato su un giudizio civilistico anticipato, che decide una questione sub iudice, vulnera le prerogative difensive del richiedente ed è illegittimo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’unità immobiliare prospiciente un fabbricato in stato di abbandono e degrado strutturale, hanno proposto nei confronti del Comune un’azione ex art. 1172 c.c. dinanzi al Tribunale, denunciando il rischio di collasso della struttura. Nel corso del giudizio hanno appreso che il Comune sarebbe stato immesso nel possesso dell’intero immobile e si sarebbe impegnato ad acquistarne la proprietà.

Con istanza del 02.09.2025, poi reiterata il 03.10.2025, hanno chiesto l’accesso alla documentazione riguardante gli accordi tra il Comune e gli altri comproprietari. L’amministrazione ha trasmesso tre atti di compravendita già noti, poi ha respinto la rinnovata istanza affermando che non esistevano altri documenti « che impegnano il Comune ». I ricorrenti hanno impugnato le determinazioni, lamentando la pretestuosità del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto l’istanza di differimento del Comune, motivata dall’attesa della decisione civile sull’idoneità dei documenti a essere fonte di obbligazioni. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 19, 20 e 21 del 2020, il Collegio ribadisce che l’accesso ex art. 24, co. 7 e l’esibizione ex art. 210 c.p.c. sono istituti autonomi: l’uno protegge un interesse sostanziale alla conoscenza, l’altro un interesse processuale alla prova.

Sul merito, il Tribunale ricostruisce i requisiti dell’accesso: interesse diretto, concreto e attuale, criterio della corrispondenza e criterio della strumentalità. La valutazione del legame tra finalità e documento va effettuata in astratto, senza sindacare l’ammissibilità o la decisività del documento in un eventuale giudizio. Nell’accesso difensivo il lemma “comunque” comporta la tendenziale prevalenza dell’istanza ostensiva sulle contrapposte ragioni di riservatezza.

I ricorrenti sono titolari di un interesse attuale, collegato alle condizioni dell’immobile e all’azione ex art. 1172 c.c. Quanto alla strumentalità, la dichiarazione unilaterale acquisita privatamente si colloca nel solco delle iniziative comunali, essendo redatta su carta intestata dell’ente. La sua inerenza alle vicende di messa in sicurezza è quindi acclarata.

Il Collegio esclude che il diniego si fondi sulla materiale inesistenza degli atti. La documentazione è esistente e richiamata negli stessi atti comunali. Il rigetto riposa invece su una motivazione di schietto rilievo civilistico, inconferente rispetto all’istanza ostensiva, con cui l’amministrazione ha unilateralmente deciso una questione sub iudice in un giudizio di cui è parte.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento delle determinazioni impugnate e obbligo di esibizione entro trenta giorni. Il Comune è condannato alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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