Autorizzazione ex art. 208 e variante urbanistica: motivazione adeguata sul rilievo dell’ATU (TAR Lombardia n. 3364 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione ex art. 208 del codice dell’ambiente, rilasciata per la realizzazione e gestione di un impianto di gestione rifiuti, costituisce anche variante parziale allo strumento urbanistico generale del Comune. Tale effetto non comporta una irreversibile trasformazione della destinazione urbanistica: determina una sospensione temporanea delle previsioni di piano, che riprendono efficacia alla cessazione dell’autorizzazione. Il documento di piano, ai sensi dell’art. 8 della LR n. 12 del 2005, non contiene prescrizioni con effetti diretti sul regime giuridico dei suoli e necessita, per la sua attuazione, di un piano attuativo. Gli impianti di gestione rifiuti costituiscono opere di pubblica utilità: il Comune è pertanto titolare di un onere di collaborazione in conferenza di servizi, che non può esaurirsi in una opposizione priva dell’indicazione di una localizzazione alternativa. La motivazione provinciale che dia conto della compatibilità con la pianificazione provinciale e degli aspetti ambientali e sanitari è adeguata.
Il Fatto
Con provvedimento dirigenziale del 1° giugno 2020 la Provincia di Lecco rilasciava alla società ricorrente l’autorizzazione unica ambientale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006 per un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti non pericolosi in area del Comune di Lecco. Il Comune impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, che lo annullava con la sentenza della Sezione II n. 1031 del 2021 per difetto di motivazione limitatamente all’aspetto urbanistico, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. La pronuncia era confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione IV n. 5376 del 2022.
In attuazione della pronuncia la Provincia adottava il provvedimento del 7.6.2021, che in parte confermava e in parte integrava la motivazione sui profili urbanistici. Il Comune proponeva ricorso chiedendo in via principale l’ottemperanza e in via subordinata l’annullamento del nuovo provvedimento. Con sentenza non definitiva n. 2511 del 2021 la Sezione II rigettava l’azione di ottemperanza e disponeva la prosecuzione con il rito ordinario per la decisione sull’azione di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la censura di difetto di motivazione del provvedimento del 7.6.2021 muovendo dalla portata della sentenza n. 1031 del 2021, che aveva ravvisato l’insufficienza motivazionale con riguardo ai profili urbanistici dell’opera. L’autorizzazione ex art. 208 del codice dell’ambiente opera, infatti, come variante parziale dello strumento urbanistico generale.
Il Tribunale precisa però la natura di tale effetto: non si realizza una irreversibile trasformazione della destinazione urbanistica, ma una sospensione temporanea delle previsioni di piano, che riprenderanno efficacia alla cessazione dell’autorizzazione. Questa ha durata non superiore a dieci anni ed è comunque vincolata alla permanenza dell’attività produttiva nell’insediamento.
Quanto all’ambito interessato, individuato come ATU 01 dal documento di piano, il Collegio richiama l’art. 8 della LR n. 12 del 2005: il documento di piano non può contenere prescrizioni con effetti diretti sul regime giuridico dei suoli e necessita di un piano attuativo. Non sussiste quindi alcun concreto ostacolo all’attuazione dell’ATU come prevista dal PGT.
Il provvedimento impugnato dà atto di tali circostanze e rileva che il Comune si è limitato a opporsi, senza proporre alcuna localizzazione alternativa. Gli impianti di gestione rifiuti costituiscono opere di pubblica utilità: grava sul Comune un onere di collaborazione in conferenza di servizi per valutare almeno una diversa localizzazione.
La Provincia ha inoltre verificato la compatibilità con l’art. 27 delle norme di attuazione del PTCP, nonché il problema dell’accesso all’impianto e l’assenza di consumo di suolo ai sensi dell’art. 31 della LR n. 31 del 2014, trattandosi di area di cava già interessata da attività produttiva. Sono state recepite le indicazioni dell’autorità sanitaria. La motivazione risulta adeguata anche sotto il profilo urbanistico e il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.