Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2092 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rito di ottemperanza al giudicato è esperibile anche quando il titolo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario, purché sia maturato il passaggio in giudicato della decisione e sia stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’ente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a dare effettiva attuazione alla pronuncia. A fronte del perdurante inadempimento, il collegio nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario apicale, fissando un ulteriore termine per l’esecuzione. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva, era stato accertato il diritto del ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero a porre in essere gli adempimenti necessari per consentirne la fruizione effettiva, alle medesime condizioni riconosciute ai docenti di ruolo.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione non dava concreta attuazione alle statuizioni. Decorso il termine dilatorio, la parte proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania. L’amministrazione intimata si costituiva con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio verifica le condizioni di ammissibilità del rito. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e successive modifiche, risulta rispettato: la notifica del ricorso è avvenuta oltre otto mesi dopo quella della sentenza del giudice del lavoro.
Parimenti comprovato è il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla certificazione di segreteria prodotta. Il Collegio richiama sul punto il principio secondo cui il requisito del giudicato è necessario ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, menzionando in termini Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.
Nel merito, la pretesa della parte ricorrente trova fondamento nella sentenza assunta a titolo. Il giudice ritiene pertanto di accogliere la domanda e ordina all’amministrazione intimata di porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché la ricorrente possa fruire della Carta elettronica per i quattro anni scolastici indicati, con effettività e alle condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo.
A fronte del rischio di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale del medesimo ufficio, affinché assicuri l’ottemperanza entro un ulteriore termine di sessanta giorni dal vano scadere di quello precedentemente indicato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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