Conversione del permesso umanitario e preavviso di rigetto non recapitato per irreperibilità (TAR Sicilia n. 3370 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato, il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è correttamente avviato a notificazione dall’Amministrazione, e l’eventuale mancato perfezionamento per irreperibilità del destinatario non può essere posto a carico dell’Amministrazione stessa. Il diniego è illegittimo soltanto quando la comunicazione manchi per espressa volontà dell’Amministrazione, non per irreperibilità del destinatario o altro vizio di forma. Ne consegue la legittimità del rigetto dell’istanza di conversione fondato sulla mancata integrazione dei documenti essenziali richiesti con il preavviso non recapitato.

Il Fatto

Il ricorrente, entrato in Italia nel 2011, aveva ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria. Nel dicembre 2019 presentava istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, corredata da contratto a tempo determinato valevole dal 25 novembre 2019 al 25 maggio 2020.

La Questura avviava l’istruttoria e, rilevata la carenza di documentazione essenziale, inviava il preavviso di rigetto invitando il ricorrente a integrare la richiesta. La comunicazione non veniva recapitata per irreperibilità del destinatario. Con provvedimento del 18 novembre 2020 il Questore rigettava la conversione. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e omessa motivazione sulla durata del soggiorno; la sospensiva veniva rigettata con ordinanza n. 144/2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’iter procedimentale e rileva che l’Amministrazione, una volta avviata l’istruttoria, ha accertato la mancanza di documentazione essenziale: contratto di lavoro registrato, ultime tre buste paga, certificato di residenza, contratto di locazione o dichiarazione di ospitalità aggiornati. Su tale presupposto ha inviato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, invitando il ricorrente a integrare la richiesta.

La questione centrale riguarda gli effetti del mancato recapito del preavviso. Il Tribunale osserva che l’Amministrazione ha correttamente avviato a notificazione l’atto, ma il perfezionamento è stato reso impossibile per irreperibilità del ricorrente. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio afferma che una consapevole inerzia nel recupero della comunicazione non può operare in danno di chi l’abbia trasmessa.

Il principio applicato è quello secondo cui è illegittimo il provvedimento soltanto allorché sia mancata la comunicazione del preavviso di diniego, e ciò non per irreperibilità del destinatario o altro vizio di forma, ma per espressa volontà dell’Amministrazione. Il TAR richiama sul punto TAR Piemonte, sez. I, n. 73 del 2018.

Venendo a mancare i documenti necessari ai fini del rilascio, il rigetto dell’istanza risulta giustificato. Il Collegio non ravvisa quindi il denunciato difetto istruttorio né l’omessa motivazione, posto che il diniego si fonda su un presupposto documentale oggettivo e la comunicazione procedimentale è stata correttamente attivata.

Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato. Le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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