Edilizia libera e vincolo paesaggistico: serve comunque l’autorizzazione (TAR Puglia n. 338 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riconducibilità di un’opera agli interventi di edilizia libera ex art. 6 d.P.R. 380/2001 non implica che la stessa sia realizzabile in assenza di titolo, dovendosi comunque applicare le disposizioni che disciplinano i vincoli gravanti sull’area. L’art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001 fa espressamente salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici e le altre normative di settore, tra cui il codice dei beni culturali e del paesaggio. L’elencazione dell’allegato A al d.P.R. 31/2017, che individua in modo autonomo le opere eseguibili senza autorizzazione paesaggistica, è di stretta interpretazione, perché derogatoria rispetto alla regola generale dell’art. 146, comma 2, d.lgs. 42/2004. Ne deriva la legittimità dell’ordine di demolizione per opere realizzate in area vincolata senza il preventivo titolo paesaggistico.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile nel Comune di Carovigno, ha realizzato una vetrata trasparente a chiusura dell’area sottostante l’aggetto del balcone, poggiata su un muretto preesistente, e un barbecue in muratura con canna fumaria, collocato nella medesima area.
A seguito di sopralluogo, il Comune ha emesso l’ordinanza n. 23 del 10 febbraio 2023, intimando la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, contestando anche l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica e del nulla osta idrogeologico. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, sostenendo la natura di edilizia libera delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto dirimente la questione del vincolo paesaggistico, qualificandola assorbente rispetto alla diversa questione della riconducibilità dei manufatti all’edilizia libera. Il provvedimento impugnato dà atto che l’area è interessata da beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. a) e art. 142, comma 1, d.lgs. 42/2004, da ulteriori contesti paesaggistici ex art. 143, comma 1, lett. e) e da vincolo idrogeologico.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001, che fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore, tra cui le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. Da qui la conseguenza: la qualificazione come edilizia libera non esonera dall’osservanza dei vincoli eventualmente gravanti sull’area, anche quando ne subordinino l’esecuzione a un’autorizzazione preventiva.
Il Collegio richiama TAR Brescia, sent. n. 528 dell’8 luglio 2020, secondo cui le norme urbanistiche e quelle paesistiche hanno finalità diverse: un’opera di contenuto edilizio minimo richiede comunque l’autorizzazione paesistica quando intercetti un elemento paesistico di pregio. Ulteriore conferma è tratta dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 e dal d.P.R. 31/2017, che nell’allegato A individua in modo autonomo le opere eseguibili senza autorizzazione paesaggistica.
Applicando tali coordinate, la vetrata e il barbecue non rientrano in alcuna ipotesi dell’allegato A. Quanto al barbecue, si precisa che integra un’opera edilizia vera e propria, ancorché modesta, essendo espressamente contemplato dal glossario del d.m. 2 marzo 2018 all’ipotesi n. 43, e che, pur collocato sotto l’aggetto, si trova in area esterna, dovendo quindi essere sottoposto alla valutazione dell’autorità di tutela. L’elencazione dell’allegato A è infine qualificata di stretta interpretazione, perché derogatoria rispetto all’art. 146, comma 2, d.lgs. 42/2004.
La legittimità dell’ordinanza deriva dalla mancanza del necessario titolo paesaggistico abilitativo. Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e della modesta entità delle opere.
Nota della Redazione
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