Nuova costruzione sine titolo esclusa dalla fiscalizzazione dell’abuso edilizio (TAR Toscana n. 121 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio prevista dall’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 presuppone un intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, rispetto al quale la sanzione ripristinatoria costituisce l’opzione primaria e quella pecuniaria una mera possibilità subordinata all’accertata impossibilità del ripristino. La disciplina non si estende alle opere realizzate sine titolo che integrino un nuovo organismo edilizio per sagoma, prospetti e caratteristiche plano-volumetriche, con modifica di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. In tale ipotesi l’ingiunzione di demolizione resta l’unico esito possibile. La violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, dopo la novella del d.l. n. 76/2020, non invalida i provvedimenti espressione di potere vincolato.

Il Fatto

Il ricorrente acquistava un compendio immobiliare in Prato comprendente un’unità abitativa terra-tetto, un deposito, una stalla, una rimessa e un terreno seminativo. A seguito di sopralluogo, la Polizia Municipale accertava una serie di opere eseguite sine titolo, tra cui la demolizione di una preesistente rimessa con ricostruzione di un fabbricato abitativo su due piani e la sostituzione della copertura di un magazzino con un solaio piano.

Dopo una prima ingiunzione di demolizione e la parziale esecuzione della stessa, il tecnico del ricorrente presentava istanza di fiscalizzazione degli abusi ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 199 legge regionale Toscana n. 65/2014, sostenendo la natura conservativa dei residui interventi. Il Comune rigettava l’istanza e ingiungeva la demolizione delle opere residue, qualificando l’intervento come nuova costruzione. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto il motivo fondato sulla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Sul piano fattuale, all’istanza di fiscalizzazione ha fatto seguito un’effettiva interlocuzione procedimentale, di cui il provvedimento dà espressamente conto. Sul piano giuridico, anche dopo la novella del d.l. n. 76/2020, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non ha portata invalidante per i provvedimenti che costituiscono espressione di un potere vincolato, come quelli in materia edilizia. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6715 del 2023.

Il nucleo della decisione riguarda l’ambito applicativo dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, i cui primi due commi sono richiamati integralmente. La norma riserva la sanzione ripristinatoria agli interventi di ristrutturazione eseguiti senza permesso o in totale difformità e ammette la sanzione pecuniaria solo quando il ripristino non sia possibile. Sul punto il TAR richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6703 del 2024, secondo cui la demolizione è l’opzione primaria e la fiscalizzazione una mera eventualità legata a difficoltà tecniche di esecuzione, prevista unicamente per gli interventi in parziale difformità dal titolo.

Nel caso concreto, l’abuso oggetto dell’istanza consiste nella demolizione di una rimessa e nella successiva ricostruzione di un edificio per civile abitazione con sagoma, prospetti e volumetria differenti, oltre che con mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. Non si tratta, quindi, di ristrutturazione conservativa, ma della realizzazione sine titolo di un nuovo organismo edilizio. I rilievi fotografici depositati dal Comune confermano le modifiche plano-volumetriche.

Esclusa la riconducibilità dell’intervento al perimetro dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, il TAR rigetta integralmente il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge, disponendo l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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