Sanzione per direttore dei lavori e natura confermativa dell’atto di quantificazione (TAR Marche n. 341 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori destinatario dell’ordinanza che contesti l’abuso edilizio e attivi il procedimento sanzionatorio ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 deve impugnare tempestivamente tale atto. Avverso il successivo provvedimento che si limiti a quantificare la sanzione pecuniaria sulla base della stima dell’Agenzia del Territorio, la contestazione della legittimazione passiva e della qualificazione giuridica dell’abuso è irricevibile, perché l’atto impugnato ha natura meramente confermativa ed esecutiva. La stima dell’Agenzia costituisce apporto endoprocedimentale di tipo consultivo, privo di autonoma lesività, per cui l’Agenzia non è contraddittore necessario. Il sindacato sulla quantificazione è circoscritto alla discrezionalità tecnica e opera solo per inattendibilità, illogicità o travisamento.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di direttore dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato da adibire a country house, impugnava il provvedimento con cui il Comune gli ingiungeva il pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per opere eseguite in difformità dal permesso di costruire e dalla successiva variante.
Il provvedimento impugnato quantificava l’importo sulla base della stima dell’Agenzia del Territorio, a sua volta richiamata per relationem. Il ricorrente deduceva il difetto di legittimazione passiva, avendo dichiarato di essersi dimesso dall’incarico prima della realizzazione degli abusi, l’errata applicazione dell’art. 37 in luogo dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 e il difetto di motivazione. Il Comune eccepiva l’inammissibilità delle censure relative al pregresso provvedimento di contestazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di parziale irricevibilità. L’ordinanza che aveva contestato gli abusi e confermato il procedimento sanzionatorio era stata indirizzata e notificata anche al ricorrente quale direttore dei lavori. Quel provvedimento non risulta impugnato espressamente, benché allegato al fascicolo di parte. L’istante non può quindi dolersi in questa sede né della qualificazione giuridica dell’abuso né della propria identificazione quale soggetto passivo dell’obbligazione.
Su tali questioni si è già formato un accertamento non contestato nei termini di rito. Rispetto ad esse l’atto impugnato riveste natura meramente confermativa ed esecutiva, limitandosi a dare attuazione alla quantificazione demandata all’Agenzia del Territorio. Il Collegio rileva inoltre che il ricorso della committente avverso il presupposto provvedimento è stato dichiarato perento con decreto presidenziale.
Residuano i motivi relativi alla concreta quantificazione dell’importo. È disattesa l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica all’Agenzia del Territorio: la stima costituisce apporto endoprocedimentale di tipo consultivo, confluito nell’ordinanza impugnata e privo di autonoma lesività, sicché l’Agenzia non è contraddittore necessario.
Nel merito il ricorso è infondato. È sufficiente il rinvio per relationem alla perizia di stima, la cui conoscenza ai fini defensionali sarebbe stata assicurata tramite istanza di accesso. Dopo la produzione in giudizio dell’atto, il ricorrente non ha proposto specifiche censure sul quantum, limitandosi a rilievi generici e formalistici inidonei a comprovare errori nei parametri o nelle operazioni di calcolo.
La determinazione dell’entità della sanzione è espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alle valutazioni tecnicamente inattendibili, affette da evidente illogicità o da travisamento, sotto il duplice profilo del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Il giudizio dell’Agenzia, motivato con l’aumento del valore venale dell’opera rispetto al costo di costruzione, non è inattendibile, promanando da un soggetto cui istituzionalmente competono le funzioni estimatorie nella materia.
Il ricorso è pertanto dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato, con compensazione delle spese in ragione della risalente natura del giudizio.
Nota della Redazione
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