Parere paesaggistico negativo generico e obbligo di motivazione rafforzata (TAR Marche n. 340 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica il parere della Soprintendenza costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di merito del giudice amministrativo, ma resta soggetto all’obbligo motivazionale dell’art. 3 l. n. 241 del 1990. Il parere negativo deve esplicitare le concrete ragioni di contrasto tra l’intervento e i valori compendiati nel decreto di vincolo, dando conto delle caratteristiche del manufatto e delle trasformazioni subite rispetto all’epoca di imposizione del vincolo. È illegittimo, per eccesso di potere e carenza istruttoria, il diniego fondato su formule astratte, generiche e stereotipate, che non spieghino in cosa consistano le caratteristiche architettoniche e tipologiche asseritamente compromesse. Il giudice annulla pertanto il provvedimento che non esterni un giudizio comparativo tra interesse pubblico alla tutela e interesse del privato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento collocato in un palazzo vincolato risalente al tardo Settecento, impugnava il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva negato l’autorizzazione per opere interne consistenti nell’ampliamento di un soppalco, oggetto di domanda di condono edilizio presentata nel 2004. Il diniego si fondava sull’assunto che le opere manomettessero le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’immobile tutelato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
La ricorrente deduceva che l’edificio aveva subito nel tempo profonde trasformazioni, anche per effetto del sisma del 1930, e che la Soprintendenza aveva già assentito nel 1997 la realizzazione di un soppalco interno. Con motivi aggiunti impugnava il successivo diniego di condono del 17.04.2009, censurandolo per illegittimità derivata. Le amministrazioni intimate si costituivano chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, mutando l’avviso espresso in fase cautelare, ritiene fondate le censure di genericità e insufficienza di motivazione del parere negativo e del diniego che lo recepisce per relationem. Il TAR ricostruisce il perimetro del proprio sindacato: la valutazione della Soprintendenza è espressione di discrezionalità tecnica, sicché il controllo resta circoscritto ai vizi sintomatici dell’eccesso di potere, quali carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e incongruenza delle valutazioni.
Tale limite non esime l’amministrazione dall’art. 3 l. n. 241 del 1990. Quando il parere negativo presenta una motivazione solo apparente, il sindacato di legittimità investe la violazione dell’obbligo motivazionale. Il parere vincolante deve essere puntualmente e congruamente motivato e, se negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento progettato e i valori paesaggistici tutelati.
Nel caso concreto il diniego si limita ad affermare che «vengono manomesse le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’immobile». Il Collegio rileva che il provvedimento non spiega in cosa consistano tali caratteristiche, tanto più che l’unità immobiliare era già stata interessata da una ristrutturazione assentita nel 1997, con inserimento di un soppalco, e da interventi succedutisi nel tempo anche in ragione dei danni sismici. I prospetti interni del cortile, secondo le fotografie in atti, non rivestono lo stesso interesse della facciata.
Il TAR stigmatizza quindi una motivazione apodittica, che non esterna alcun giudizio comparativo tra il contenuto del vincolo e le circostanze di fatto del manufatto. Irrilevanti, in presenza di domanda di condono, le ragioni ostative di natura esclusivamente urbanistica opposte in via postuma dal Comune. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, con compensazione delle spese in ragione della risalenza temporale della fattispecie.
Nota della Redazione
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