Nessun vincolo del giudicato penale sulla sentenza di non luogo a procedere (Cons. Stato n. 3437 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. ai sensi dell’art. 425 c.p.p. non è riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 653, comma 1, c.p.p., perché non è una sentenza di assoluzione e non è idonea a divenire irrevocabile, essendo revocabile ai sensi dell’art. 434 c.p.p.. Ne consegue che l’accertamento in essa contenuto non vincola l’amministrazione nel giudizio disciplinare. In mancanza di tale vincolo, il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e giudizio penale consente all’amministrazione di rivalutare autonomamente i medesimi fatti, di apprezzarne profili di disvalore ulteriori e di ricostruirne la dinamica anche in modo non coincidente con la decisione penale, purché l’accertamento sia sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione immune da illogicità, irragionevolezza o travisamento. Le valutazioni sulla rilevanza disciplinare e sulla scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione e sono sindacabili solo per i vizi sopra indicati.

Il Fatto

Nel corso del 2017 controlli periodici sulla regolarità degli accessi alle banche dati in uso al Corpo rilevavano anomalie nelle consultazioni effettuate da un militare della Guardia di finanza presso il sistema informativo 3270, l’anagrafe tributaria WebAT e la banca dati ACI 2.0. Seguiva un procedimento penale per il reato di accesso abusivo a sistema informatico, concluso con sentenza di non luogo a procedere «perché il fatto non sussiste», confermata in appello.

Ritenendosi non vincolato dall’esito penale, il comando di reparto avviava il procedimento disciplinare di corpo e irrogava al militare la sanzione di due giorni di consegna, contestando in particolare gli accessi al sistema 3270 effettuati nei confronti di colleghi per verificare la gestione del lavoro straordinario. Il ricorso gerarchico era respinto. Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso del militare sul presupposto della violazione dell’art. 653 c.p.p., ritenendo che il provvedimento sanzionatorio ponesse a fondamento fatti contrari a quelli accertati in sede penale. Il Ministero dell’economia e delle finanze proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo profilo, relativo all’efficacia del giudicato penale. L’art. 653, comma 1, c.p.p. richiede congiuntamente una sentenza di assoluzione e una sentenza irrevocabile. La pronuncia ex art. 425 c.p.p. non soddisfa nessuna delle due condizioni: non si pronuncia sulla fondatezza dell’imputazione ma sull’idoneità degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio, e resta revocabile ai sensi dell’art. 434 c.p.p.. Il primo giudice aveva quindi errato nel ricondurla all’ambito applicativo della norma.

Passando al secondo profilo, la Corte muove dal principio di autonomia tra procedimento disciplinare e giudizio penale, espresso nell’ordinamento militare dall’art. 1393 c.m.. I due giudizi operano su piani distinti: quello penale è circoscritto dalla fattispecie incriminatrice, quello disciplinare si articola intorno a fattispecie aperte e risponde a esigenze organizzative, di salvaguardia dei doveri inerenti allo status e del prestigio dell’istituzione. Il medesimo fatto può essere penalmente irrilevante e disciplinarmente censurabile.

In mancanza del vincolo del giudicato assolutorio, l’amministrazione può procedere a una propria ricostruzione dei fatti, anche non coincidente con quella del giudice penale. Nel caso concreto la declaratoria di non luogo a procedere non escludeva la condotta materiale, ma la carenza dell’elemento normativo dell’abusività dell’accesso: un accertamento che presupponeva un momento valutativo autonomamente rinnovabile in sede disciplinare.

La Corte ritiene pertanto che l’amministrazione abbia legittimamente esercitato il potere disciplinare su entrambe le direttrici: valorizzando profili di disvalore ulteriori, come il carattere reiterato degli accessi e la loro finalità impropria, riconducibili agli artt. 713 e 719 d.P.R. n. 90 del 2010, e procedendo all’autonomo accertamento del fatto. Il contrasto con la sentenza della Corte d’appello non assume carattere patologico, poiché il dovere di vigilare sul corretto impiego delle risorse pubbliche non legittimava il singolo militare a un controllo individuale e sistematico sull’operato del comandante.

Il terzo motivo è fondato perché il TAR ha sostituito al sindacato di legittimità sul potere disciplinare un controllo sul merito degli addebiti. Le censure riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. sono infondate: il canone di «senza ritardo» dell’art. 1398 c.m. esprime una ragionevole prontezza, compatibile con la complessità degli accertamenti; la sanzione di due giorni è contenuta nella cornice dell’art. 1358 c.m.; l’irregolarità della commissione è ininfluente, avendo la stessa espresso parere favorevole all’incolpato. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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