Carta docente ai supplenti: giudizio di ottemperanza per il mancato riconoscimento (TAR Lazio n. 11174 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, ordina l’adempimento nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente. L’azione di ottemperanza è ammissibile ove sia stata notificata la sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione alla pronuncia, ormai passata in giudicato.
La docente adiva quindi il TAR Lazio con ricorso in ottemperanza, notificato e depositato a fine novembre 2025, lamentando la mancata esecuzione del titolo. Il Ministero si costituiva formalmente in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio precisa innanzitutto che l’azione di ottemperanza è ammissibile, poiché la sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel merito, il Tribunale rileva che la mancata esecuzione della sentenza non è contestata tra le parti. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme giudizialmente dovute nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Il Collegio accoglie anche la richiesta di nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Viene designato il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per materia, il quale potrà avvalersi della facoltà di delega e provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è liquidato per tale attività, essendo già compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Da ultimo, il giudice amministrativo regola le spese di lite secondo il principio della soccombenza, condannando il Ministero alla refusione in favore della parte ricorrente nella misura di € 800,00 oltre accessori di legge, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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