Silenzio sul procedimento di VIA e sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Sicilia n. 3574 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’interesse a ricorrere dell’istante persiste fintantoché perdura l’inerzia dell’amministrazione e questa non abbia espressamente provveduto. Tale interesse può venir meno in corso di causa quando il privato richieda un termine per integrare la documentazione, con conseguente sospensione ex lege del termine di conclusione del procedimento, e l’amministrazione attivi il subprocedimento previsto dalla normativa di settore. In tal caso non è più predicabile un’ingiustificata inerzia della P.A. e il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. L’obbligo di provvedere sussiste anche a fronte di domande incomplete, con onere di soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/1990, salvo che la disciplina speciale preveda la sospensione dei termini e la formazione di un silenzio-significativo in caso di inottemperanza del privato.
Il Fatto
La società ricorrente ha trasmesso al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, l’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale statale per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete.
Dopo la comunicazione di procedibilità e le fasi di consultazione al pubblico, il procedimento si è arrestato. La società ha quindi adito il giudice amministrativo lamentando la violazione della legge n. 241/1990 e del Codice dell’ambiente, per il decorso dei termini perentori di conclusione del procedimento, chiedendo l’accertamento del silenzio e la condanna delle amministrazioni alla sollecita definizione. Si sono costituiti il MASE, il Ministero della cultura e le articolazioni regionali.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, la stessa ricorrente ha depositato un’istanza ex art. 24, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 per integrare la documentazione, chiedendo la sospensione del procedimento. In adempimento dell’istruttoria disposta con ordinanza, il Ministero ha documentato l’acquisizione delle integrazioni e il successivo rilascio del parere favorevole con prescrizioni di compatibilità ambientale da parte della Commissione tecnica.
Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui, nei procedimenti ex artt. 31 e 117 c.p.a., l’interesse a ricorrere persiste finché perdura l’inerzia e la P.A. non abbia espressamente provveduto (Cons. Stato, sez. V, n. 4605 del 2015). Tuttavia la condizione dell’azione può venir meno in corso di giudizio quando l’istante richieda un termine per integrare la documentazione, con sospensione ex lege del termine di conclusione ed eventuale formazione del silenzio-rigetto in caso di mancato adempimento.
La Corte ribadisce che l’obbligo di provvedere sussiste anche a fronte di domande incomplete o carenti (TAR Piemonte, sez. I, n. 1165 del 2013), con onere di soccorso istruttorio. Nondimeno, quando l’integrazione provenga dall’istante nell’ambito di un procedimento che espressamente prevede la sospensione del termine e la formazione di un silenzio-significativo in caso di inottemperanza del privato, deve ritenersi insussistente l’interesse a proseguire. La P.A. ha comprovato che, a seguito del deposito delle integrazioni, è stato attivato il subprocedimento previsto dalla disciplina speciale.
Pertanto, non può predicarsi un’ingiustificata inerzia dell’amministrazione. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, tanto rispetto all’attività del MASE quanto alla restante parte relativa al Ministero della cultura. L’esito in rito e la peculiarità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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