Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato e Commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3599 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione del giudicato, incombe sull’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare l’integrale adempimento o l’estinzione del diritto. La costituzione in giudizio di mera forma e il deposito di un mandato di pagamento limitato alle sole spese legali non integrano prova dell’esecuzione dell’obbligo principale. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di ottemperare nel termine di legge e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Quando il commissario sia un dirigente dello stesso Ministero, il relativo incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto a compenso. La penalità di mora può essere esclusa in presenza di obiettive difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1087/2025, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, al pari dei docenti di ruolo, per il servizio di insegnamento a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2023/2024. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero all’attribuzione della somma di 500,00 euro oltre accessori.

La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, ma l’Amministrazione non ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta, la condanna alle spese e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e ha depositato documentazione attestante l’emissione, dopo l’introduzione del giudizio, del mandato di pagamento per le sole spese legali liquidate in sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e non risulta che il Ministero abbia integralmente adempiuto.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Avendo la ricorrente dimostrato il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione, spettava all’Amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto. L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto l’integrale adempimento né ha fornito valida giustificazione dell’inadempimento.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di integrale esecuzione del giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso, è nominato Commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. Essendo il commissario un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

È invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione delle specifiche difficoltà nell’adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 300,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *