Abusi edilizi maggiori e ripristino: irrilevante il tempo trascorso (TAR Lombardia n. 359 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di opere che eccedono il contenuto delle dichiarazioni di inizio attività, per consistenza strutturale e destinazione permanente, integra nuove costruzioni senza titolo edilizio, soggette all’ordine di ripristino ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non impone all’amministrazione di motivare sulla persistenza dell’interesse pubblico al ripristino, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento incolpevole e non quello di chi ponga in essere una volontaria attività contra legem. Ove l’area ricada in un ambito di trasformazione subordinato a pianificazione attuativa, la consumazione dei diritti edificatori da parte di opere stabili presuppone l’approvazione del piano attuativo, sicché la sanatoria non può prescindere da tale passaggio. La scadenza del termine quinquennale del documento di piano impedisce l’approvazione del piano attuativo, ma non liberalizza l’attività edificatoria.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune ha intimato il ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in assenza di titolo edilizio su un’area classificata dal PGT come ambito di trasformazione produttiva. Il provvedimento nasce da un sopralluogo conseguente alla segnalazione di un terzo, che aveva rilevato opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle dichiarate in due DIA, rispettivamente del 2009 e del 2012.

La ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordine per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo la conformità delle opere ai titoli edilizi e alla disciplina urbanistica sopravvenuta. Chiede altresì il risarcimento del danno. Il Comune resiste nel merito. In sede cautelare la domanda di sospensione è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi e li ritiene infondati. Dal verbale di sopralluogo emerge un complesso di opere del tutto difforme dalle DIA depositate: sistemi di drenaggio, disoleatori, pali di illuminazione, quadri elettrici e prolungamenti di linee di impianti antincendio, fino all’insediamento di un’attività industriale con serbatoi di accumulo, condotte, stazioni di compressione e cabine di decompressione. Manca qualsiasi collegamento con le opere dichiarate, sicché correttamente l’amministrazione ha qualificato l’intervento come nuova costruzione realizzata senza titolo.

Il lungo lasso di tempo trascorso non muta l’esito. Il Collegio esclude che il ritardo imponga all’amministrazione un onere motivazionale sulla persistenza dell’interesse pubblico al ripristino, richiamando il principio per cui la tutela dell’affidamento opera solo quando sia incolpevole. Le opere, per modalità costruttive ed entità strutturale, non rientrano nell’edilizia libera, richiamandosi sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 8063 del 2020, né negli interventi soggetti a titoli edilizi minori.

Accertato l’abuso maggiore, il Collegio affronta incidentalmente il tema della sanabilità, sollevato con il terzo motivo in relazione alla destinazione “C1 attività manifatturiere” della scheda d’Ambito. La realizzazione di depositi non occasionali e di non breve durata, quando l’entità delle strutture e la stabilità dell’utilizzazione emergano con evidenza, costituisce trasformazione permanente del territorio e consuma diritti edificatori, come precisato a contrario da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2917 del 2024 in tema di precarietà strutturale e funzionale dell’opera.

Poiché i diritti edificatori non erano utilizzabili con permesso di costruire diretto ma richiedevano un piano attuativo, l’art. 22 delle NTA consente sì l’approvazione per stralci funzionali, ma esige comunque un espresso pronunciamento del Comune sull’assetto complessivo dell’area. Anche la sanatoria passa dunque per il piano attuativo, e fino a quel momento l’intimazione del ripristino resta legittima.

Il quinto motivo, fondato sul superamento del termine quinquennale del documento di piano ex art. 8, comma 4, L.R. 12/2005, non supera la necessità del titolo a struttura binaria: la scadenza impedisce l’approvazione del piano attuativo o la condiziona alla proroga, ma non liberalizza l’attività edificatoria. Quanto al quarto motivo, il Collegio conviene sull’inidoneità delle contestazioni documentali di dettaglio a fondare l’ordine, profili per sé regolarizzabili, ma ciò non inficia gli argomenti autonomi che sostengono il provvedimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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