Onere del privato di provare la risalenza del manufatto abusivo (Cons. Stato n. 1175 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, l’onere di dimostrare che il manufatto è stato realizzato anteriormente all’imposizione del vincolo di inedificabilità, e che lo stesso ricade fuori dalla fascia di rispetto, incombe sul privato interessato, unico soggetto nella disponibilità dei documenti idonei a provare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono inutilizzabili nel processo amministrativo e non hanno valore probatorio, potendo costituire solo un mero indizio, insufficiente in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti. Il giudice amministrativo non è tenuto a disporre verificazione quando la questione attenga all’onere probatorio della parte deducente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Liguria il provvedimento con cui il Comune ha negato il condono edilizio ex legge n. 724/1994 per un manufatto ad uso magazzino. Il diniego si fondava su due ragioni: il difetto di integrazione documentale e la collocazione dell’opera nella fascia di rispetto di sessanta metri dal ciglio autostradale.

Il TAR, nella mancata costituzione del Comune, ha respinto il ricorso rilevando che il ricorrente non aveva provato, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., né l’estraneità del manufatto alla fascia di rispetto né l’anteriorità della realizzazione rispetto alla data di imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta. Il privato ha proposto appello, deducendo di avere adempiuto all’onere probatorio mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio e una relazione tecnica asseverata.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare, il Collegio esclude che sia necessaria la verificazione richiesta dall’appellante: la questione della risalenza delle opere attiene all’onere probatorio che grava sulla parte deducente e non impone integrazioni istruttorie.

Nel merito, la sentenza di primo grado merita conferma. Non emergono elementi sufficienti a dimostrare che le opere risalgano a epoca anteriore alla soglia del 1968, data di imposizione del vincolo. Il Giudice d’appello richiama le contestazioni comunali, secondo cui il manufatto non comparirebbe neppure nell’estratto aerofotogrammetrico del 1978, e il parere negativo espresso dalla società concessionaria autostradale sin dal 2001.

La Corte ribadisce un orientamento consolidato: in presenza di un ordine di demolizione, l’onere di provare la legittimità delle opere realizzate ante 1967 incombe sul privato, unico soggetto in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione. Il Collegio richiama sul punto Sez. VI n. 570 del 2022, Sez. II n. 1109 del 2021, Sez. VI n. 8475 del 2019 e Sez. VI n. 1391 del 2018.

Quanto alle dichiarazioni prodotte, la Corte ne rileva la genericità e l’assenza di portata probatoria. Una dichiarazione del 1995 colloca le opere al 1970, quindi in epoca successiva al limite temporale; un’altra si limita ad affermare che il manufatto risale ad oltre vent’anni prima. Il Collegio richiama la Sez. IV n. 6633 del 2024, secondo cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è inutilizzabile nel processo amministrativo, costituendo un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale.

L’appello è dunque infondato e viene respinto, con conferma del diniego di sanatoria. Nulla è disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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