Recupero delle spese legali anticipate: atto dovuto, fuori autotutela e termini (Cons. Stato n. 3632 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero, da parte della pubblica amministrazione, delle somme anticipate a titolo di spese legali ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997 o dell’art. 32 l. n. 152/1975 costituisce atto dovuto e vincolato, privo di valenza provvedimentale: la relativa attività non è sottoposta ai termini del procedimento né alle prescrizioni dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, con la sola eccezione della prescrizione decennale. Non è pertanto configurabile alcun legittimo affidamento in capo al dipendente quando l’atto di concessione faceva espressamente salva la ripetizione in caso di sentenza definitiva che accertasse la responsabilità. La condanna definitiva per uno solo dei reati ascritti, anche a fronte della prescrizione degli altri, integra il presupposto della rivalsa. Il rimborso è dovuto per l’intero e indivisibilmente rispetto ai singoli reati, comprensivo dell’IVA anticipata.
Il Fatto
Un Funzionario di polizia viene indagato per condotte relative a un vertice internazionale. Assolto in primo grado, ottiene dal Ministero dell’Interno, con decreto del 9 luglio 2009, l’anticipazione delle spese legali ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997, con espressa salvezza della ripetizione in caso di sentenza definitiva di condanna.
In appello il Funzionario viene condannato per falso ideologico, con declaratoria di prescrizione per calunnia e arresto illegale; la pronuncia è confermata in Cassazione nel 2012. Il Ministero chiede quindi la restituzione degli importi anticipati, con atti del 2013 e del 2022. Il TAR Lazio respinge il ricorso dell’interessato e questi propone appello, censurando i vizi procedimentali, l’inosservanza del termine di dodici mesi, la lesione dell’affidamento e il frazionamento delle spese secondo i reati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della posizione giuridica. A differenza della fase attributiva del rimborso, connotata da discrezionalità tecnica, la pretesa di conservare l’anticipazione ha natura di diritto soggettivo di carattere patrimoniale. L’azione, pur proposta come annullamento, va letta come accertamento di diritti e non investe la legittimità dell’esercizio del potere.
Da ciò deriva il primo snodo: la ripetizione dell’indebito è attività vincolata, priva di valenza provvedimentale, e il mancato recupero integrerebbe danno erariale. Ne consegue che l’azione amministrativa non è soggetta ad altri termini che non siano quelli di prescrizione decennale, né richiede la motivazione propria dell’autotutela: la giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. VI, n. 9115 del 2023, sez. II n. 7690 del 2022) esclude l’applicabilità degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990.
Quanto all’affidamento, il Collegio riconosce il rilievo costituzionale e sovranazionale del principio, ma nega che vi sia base affidante: il decreto del 2009 conteneva la clausola di salvezza e l’Amministrazione ha tenuto condotte inequivocabili, richiedendo la restituzione dopo il giudicato penale e poi riattivando la rivalsa. L’atto di recupero non è dunque giunto in modo improvviso e imprevedibile.
Nel merito, la Corte conferma l’operato dell’Amministrazione. Anche a voler applicare l’art. 32 l. n. 152/1975, la responsabilità per fatto doloso sussiste: l’appellante è stato condannato in via definitiva per falso ideologico. Il giudice penale ha inoltre accertato l’unicità del disegno criminoso e il nesso teleologico tra i reati, cosicché isolare la condotta di falso rispetto ai reati prescritti è operazione impossibile: la prestazione difensiva è indivisibile. La condanna per uno solo dei reati integra il presupposto della rivalsa.
Infine, la Corte ritiene dovuta la restituzione dell’intera somma, comprensiva dell’IVA, e gli interessi ai sensi dell’art. 2033 c.c., decorrenti dalla domanda di restituzione, essendo l’anticipazione stata percepita in buona fede.
Nota della Redazione
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