Il GSE non può annullare le RVC per documenti non richiesti all’epoca (Cons. Stato n. 363 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una volta che il GSE ha ammesso un privato all’incentivazione all’esito di una verifica sostanziale del progetto e delle richieste di certificazione, il successivo accertamento del difetto dei requisiti non integra un potere di decadenza, ma l’esercizio dell’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con i connessi oneri motivazionali e di bilanciamento degli interessi. L’elemento distintivo è l’affidamento del privato, assente nelle ipotesi di decadenza e tutelabile in quella di autotutela. Il diniego o l’annullamento dell’incentivo non può fondarsi esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta, perché ciò contrasta con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al GSE, nell’agosto 2016, cinque richieste di verifica e certificazione relative a un progetto standardizzato di isolamento termico riconducibile alla scheda tecnica 20T, per complessivi 79 interventi. Il GSE accoglieva le richieste con provvedimenti del 30 agosto 2016.
Nel settembre 2017 il Gestore avviava un procedimento di annullamento d’ufficio, chiedendo documentazione ulteriore, e nel novembre 2017 annullava le certificazioni, contestando la carenza della documentazione rispetto alle prescrizioni delle Linee Guida EEN 9/2011 e del DM 28 dicembre 2012. Nel dicembre 2017 seguiva il provvedimento di recupero di 995 TEE, per un controvalore di € 221.294,10. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo sufficiente la mancanza della documentazione richiesta in istruttoria a giustificare l’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondati i motivi di appello con portata assorbente. Il punto di partenza è la distinzione tra decadenza e autotutela, ricostruita sul solco di Cons. St., Ad. Plen., n. 18 del 2020 e di Cons. Stato, sez. II, n. 7461 del 2024: la decadenza copre la falsità o non veridicità degli stati dichiarati, l’inadempimento di prescrizioni essenziali e la sopravvenuta carenza dei requisiti; esorbita invece da tale ambito la fattispecie in cui l’amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti i presupposti, riesamini la situazione e giunga a conclusione opposta.
Il criterio discretivo è individuato nell’affidamento del privato. Nella specie, la contestazione del GSE riguardava la pretesa carenza della documentazione presentata a corredo delle RVC, sulla quale non erano stati mossi rilievi in sede di approvazione, senza che fosse dedotta alcuna falsità delle dichiarazioni, alcun inadempimento o alcuna sopravvenuta carenza dei requisiti.
Trattandosi di vero e proprio annullamento d’ufficio, il provvedimento avrebbe dovuto rispettare i presupposti di legge, con specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, e sul bilanciamento con l’affidamento incolpevole dell’impresa. Il Collegio richiama anche l’orientamento per cui non è legittimo il diniego fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della richiesta, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede (richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 3981 del 2025).
L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento degli atti gravati. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della controversia e della natura delle difese.
Nota della Redazione
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