Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3647 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute, il giudice amministrativo, accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia eseguito, neppure parzialmente, il titolo. L’assenza di contestazione nel merito dell’an e del quantum da parte dell’amministrazione resistente consente l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un termine per l’esecuzione. In caso di inutile decorso, va nominato sin d’ora il commissario ad acta per il compimento degli atti necessari, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4196/2023, aveva accertato il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice, che non vi aveva dato esecuzione.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo senza prendere posizione sull’esecuzione. Con ordinanza n. 2725 del 15 ottobre 2024 il Tribunale ha ordinato il deposito della certificazione del passaggio in giudicato, adempimento eseguito il 18 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il thema decidendum nella verifica dell’esecuzione del titolo giudiziale da parte dell’amministrazione condannata. Il punto di partenza è il riscontro del passaggio in giudicato della sentenza e della sua regolare notificazione, presupposti dell’azione ex art. 114 cod. proc. amm..
Il Tribunale accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, fissato dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
La resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne deriva che il credito non è contestato nell’an e nel quantum, con conseguente fondatezza del ricorso.
Il Collegio dichiara pertanto l’inottemperanza del Ministero e assegna allo stesso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. Per l’ipotesi di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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