Verifica dell’anomalia e modifica sostanziale dell’offerta in sede di giustificazioni (TAR Puglia n. 371 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta il concorrente non può rimodulare le analisi di prezzo e i giustificativi per rendere sostenibile una proposta economica già formulata in gara. Il sub-procedimento di giustificazione non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta in itinere, ma a verificare la serietà di un’offerta consapevolmente già formulata e immutabile. La modifica sostanziale dei giustificativi determina di per sé la preclusione all’affidamento, senza necessità di riedizione della verifica dell’anomalia. Sul concorrente grava un dovere di auto-responsabilità, con un grado di diligenza superiore alla media nella redazione degli atti di partecipazione alla gara.

Il Fatto

La Città Metropolitana di Bari indice una procedura aperta multi-lotto ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per l’affidamento in accordo quadro dei lavori e servizi di risanamento ambientale, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente partecipa ai quattro lotti e, per il Lotto 2, presenta un ribasso del – 47,18%, risultando prima nella graduatoria definitiva.

Il RUP avvia il sub-procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, articolato in tre fasi. All’esito della terza, ritiene le giustificazioni inadeguate e l’offerta in perdita, e dispone l’esclusione della concorrente. Respinta l’istanza di annullamento in autotutela, la ricorrente impugna l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione al RTI controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge ricorso e motivi aggiunti. In via preliminare chiarisce che la questione relativa ai due autocarri e al carattere agricolo delle trattrici, evidenziata nel verbale del 27 giugno 2024, non è più riproposta a fini di esclusione nella successiva valutazione e va considerata superata.

Nel merito, quanto all’attività di manutenzione del verde, il RUP aveva sviluppato un’analisi prezzi delle operazioni di sfalcio da cui risultava un prezzo minimo di 0,19 euro/m in luogo dei 0,10 euro/m offerti, perché la ricorrente remunerava solo tre unità su sei e applicava prezzi di nolo assolutamente insufficienti a coprire personale, carburante, manutenzione e ammortamento. Nelle giustificazioni di luglio la concorrente introduce le ulteriori tre unità ma lascia invariato il prezzo e, per la prima volta, indica un costo della manodopera sensibilmente inferiore.

Il Collegio reputa la valutazione del RUP corretta: l’operazione appare un mero artificio matematico che aumenta la resa degli operai e ne determina il sovraccarico lavorativo. Essa altera le stime e le unità previste e rende l’offerta sostanzialmente diversa rispetto a quella presentata in gara, risultando perciò inammissibile.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui, acclarata l’effettiva modifica dell’offerta per il tramite dei giustificativi, la conseguenza è l’esclusione del concorrente (Cons. Stato, V, n. 10153/2023, che richiama Cons. Stato, V, n. 1565/2019). Analoga conclusione vale per le incongruenze riscontrate su alcune voci, rispetto alle quali la ricorrente ha nuovamente variato le analisi di prezzo. La modifica sostanziale della proposta formulata in fase di gara preclude l’affidamento e non legittima una nuova verifica.

Il Collegio richiama infine il principio di auto-responsabilità dell’operatore economico, cui è richiesto un grado di professionalità e diligenza superiore alla media anche nella redazione degli atti di partecipazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 7798 del 25 settembre 2024). Con la rimodulazione delle analisi di prezzo la concorrente ha dimostrato di aver presentato un’offerta non sostenibile, che in sede di anomalia non è stata spiegata ma modificata. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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