Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese a carico dell’amministrazione (TAR Molise n. 376 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo e dall’impulso di parte, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Qualora egli dichiari di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter procedere d’ufficio né sostituire la propria valutazione a quella della parte. Il dovere di accertare d’ufficio la sussistenza dell’interesse opera solo quando la parte insista per la decisione. Il sopravvenuto riconoscimento in via amministrativa del bene della vita richiesto integra il venir meno dell’interesse e giustifica la condanna alle spese dell’amministrazione che abbia così riconosciuto la fondatezza delle ragioni del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, aveva impugnato il provvedimento con cui il Comando Generale dell’Arma aveva rigettato la domanda di riconoscimento del diritto al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza. Il beneficio era invocato dagli ufficiali del Ruolo Speciale poi transitati nel Ruolo Normale. L’amministrazione aveva eccepito il difetto di giurisdizione, l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso. Alla camera di consiglio dell’8.01.2025 l’affare cautelare era stato abbinato al merito.
Nel corso del giudizio il ricorrente rappresentava di avere ricevuto il decreto n. 42 del 24.03.2026, con il quale l’amministrazione gli aveva riconosciuto, ai fini pensionistici, i quattro anni di durata legale del corso di laurea oggetto del ricorso. Su tale sopravvenienza convergevano le conclusioni di entrambe le parti, orientate verso l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorrente ha inequivocabilmente dichiarato, in udienza e in coerenza con il proprio contegno processuale, di non avere più interesse alla decisione di merito. Da ciò deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo, una volta che la causa sia trattenuta per la decisione, non può sostituirsi alla valutazione della parte in ordine all’insussistenza dell’interesse ad agire.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio dispositivo che governa il rito amministrativo. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, secondo cui la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento, potendo financo rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado, e tale diritto potestativo insindacabile si estende alla tutela cautelare. Il dovere del giudice di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse opera solo ove la parte insista per la decisione; non sussiste, invece, alcun potere di procedere d’ufficio quando la parte deduca di non avere interesse.
A conferma, il Collegio osserva che il decreto n. 42 del 24.03.2026 ha definitivamente disposto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, il riconoscimento dei quattro anni di durata legale del corso di laurea, facendo conseguire all’interessato il bene della vita richiesto. Il thema decidendum ha quindi trovato un assetto favorevole al ricorrente, con superamento della questione controversa.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico del Ministero della Difesa. La fondatezza delle ragioni del ricorrente è stata riconosciuta dallo stesso provvedimento spontaneo emesso in corso di giudizio. Le spese sono liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato già versato.
Nota della Redazione
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