Soccorso istruttorio e allegati in formato compresso: illegittima l’esclusione (TAR Lombardia n. 3778 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure abilitative “aperte”, prive di contingentamento delle autorizzazioni concedibili, l’indicazione nell’avviso della sola modalità compressa degli allegati, con riferimento all’acronimo “ZIP” e non a un formato o a un’estensione specifica, non legittima l’esclusione per l’invio in altro formato di compressione. La previsione che genera incertezza interpretativa giustifica l’attivazione del soccorso istruttorio, che consente la regolarizzazione anche oltre il termine di presentazione della domanda, trattandosi di documentazione già formata e non di requisito acquisito dopo la scadenza. La regolarizzazione non viola la par condicio e l’amministrazione non può sanzionare con l’inammissibilità l’adempimento a una richiesta priva di termine.
Il Fatto
La ricorrente, struttura sanitaria autorizzata ed erogatrice di prestazioni di specialistica ambulatoriale, partecipava all’avviso pubblico indetto da ATS Milano con deliberazione n. 312 del 18 aprile 2024 per l’autorizzazione ad effettuare in equipe attività di prima certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) valida ai fini scolastici. L’avviso richiedeva l’invio delle domande via PEC entro il 31 maggio 2024, ammetteva per i file le sole estensioni pdf, pdfa, jpeg e i medesimi formati firmati digitalmente p7m, e prevedeva per gli allegati l’invio “in modalità ZIP”.
La società trasmetteva gli allegati in formato .RAR entro il termine. Nella stessa giornata ATS Milano segnalava che il sistema non supportava tale formato e chiedeva la ritrasmissione in .ZIP, senza indicare alcun termine per l’adempimento. La regolarizzazione avveniva il 13 giugno 2024. Con provvedimento dell’8 luglio 2024 l’ATS dichiarava comunque inammissibile la domanda perché pervenuta oltre i termini dell’avviso. La ricorrente impugnava, ottenendo l’ammissione con riserva e poi la sospensiva in sede cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato. La procedura non è selettiva “a numero chiuso”: è un’abilitazione aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti, previa valutazione della commissione. Le altre strutture autorizzate hanno al più un interesse indiretto a un numero minore di concorrenti, che non le eleva al rango di controinteressato formale.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Da una lettura sistematica dell’avviso emerge un’interpretazione plausibile: per i file di domanda era prescritto uno specifico formato digitale, indicato con concetti tecnologici precisi (“formato”, “estensione”); per gli allegati, invece, la previsione si limita alla modalità di trasmissione, intendendo “ZIP” come “compresso”. La mancata indicazione dell’estensione rivela una volontà diversa dall’ATS, diretta a evitare l’appesantimento del sistema informatico e non a imporre un formato determinato.
Le previsioni dell’avviso, nella loro successione, possono quindi indurre in errore l’interprete. Ciò legittima l’attivazione del soccorso istruttorio per regolarizzare la modalità di produzione degli allegati che, in formato .RAR, non erano leggibili dal sistema dell’ATS. Si tratta di documentazione già formata e in possesso della ricorrente: non si pone un problema di par condicio, non essendo requisiti acquisiti dopo la scadenza.
La circostanza che la regolarizzazione sia avvenuta il 14 giugno e non entro il 31 maggio 2024 non giustifica l’esclusione. La PEC dell’ATS è stata inviata alle 11:16 del 31 maggio, quando il termine scadeva alle 12:00, e non recava alcun termine per l’adempimento. Soprattutto, il soccorso istruttorio, una volta attivato, prescinde dal rispetto del termine di presentazione, perché costituisce mera regolarizzazione che non viola la par condicio. Il principio vale a maggior ragione fuori dalle gare di contratti pubblici, dove il confronto competitivo è “forte” perché il bene della vita è di norma raggiungibile da un solo partecipante.
Il ricorso è accolto e il provvedimento di esclusione dell’8 luglio 2024 è annullato. La comunicazione del 31 maggio 2024 non ha contenuto lesivo, non indicando alcun termine per la regolarizzazione. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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