Interdittiva antimafia tra pericolo potenziale e divieto di pena del sospetto (TAR Sicilia n. 3789 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia esprime una valutazione discrezionale del Prefetto sul pericolo di infiltrazione mafiosa, accertabile secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, connotato dal criterio del più probabile che non, senza necessità di raggiungere la certezza tipica dell’accertamento penale. Gli elementi sintomatico-presuntivi vanno valutati in modo unitario e non atomistico, poiché ciascuno acquista valenza nella connessione sistematica con gli altri. L’autorità prefettizia è tenuta a verificare che i fatti emersi siano dotati di individualità, concretezza e attualità, secondo una struttura bifasica di diagnosi dei fatti e prognosi di permeabilità criminale, donde l’illegittimità dell’atto fondato su automatismi presuntivi o su una pena del sospetto. Il mero decorso del tempo non elimina di per sé la validità indiziante degli elementi, ove questi compongano un quadro complessivo attendibile, occorrendo piuttosto fatti nuovi positivi e il loro consolidamento.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale, esercente attività di internet point, impugna l’informativa interdittiva adottata dal Prefetto ai sensi degli artt. 84, comma 4, 89-bis e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 e notificatagli nel 2021. Il provvedimento si fonda su informazioni delle Forze di Polizia e sul decreto che dispone il giudizio emesso dal Gup per reati di associazione mafiosa e altri delitti connessi alla gestione illecita di attività di gioco e scommesse.

Il ricorrente deduce la violazione delle regole sul procedimento amministrativo, per l’omessa comunicazione di avvio, e l’eccesso di potere, lamentando che l’atto si limiterebbe a trasporre il capo d’imputazione e a descrivere la caratura criminale della famiglia di riferimento, senza elementi specifici sul titolare e su fatti attuali. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio: l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. ammette il differimento solo per casi eccezionali, e la richiesta difensiva è priva di specificazione concreta e di documentazione. Nelle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato la nozione di eccezionalità va intesa in senso ancora più restrittivo, in ossequio all’art. 111 Cost.

Il primo motivo è infondato. Richiamando l’orientamento consolidato, il TAR osserva che la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto non sono necessari in materia di certificazione antimafia, avendo il contraddittorio procedimentale natura meramente eventuale ai sensi dell’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159/2011. Nel caso concreto, neppure l’attività difensiva in giudizio ha fatto emergere elementi idonei a superare i rilievi del provvedimento.

Nel merito, il Collegio conferma che il pericolo infiltrativo va accertato con prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Il potere prefettizio anticipa la soglia di difesa sociale: non occorre provare l’intervenuta infiltrazione, ma la sussistenza di elementi sintomatici da valutare in chiave sistematica. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 delinea una fattispecie di pericolo, non un provvedimento vincolato: l’amministrazione deve accertare individualità, concretezza e attualità dei fatti, secondo una struttura bifasica richiamata da Sez. Un. n. 111 del 2018.

Applicando tale quadro, il TAR ritiene che la Prefettura non abbia svolto un apprezzamento irrazionale. Il provvedimento illustra dettagliatamente il legame del ricorrente con la consorteria, il suo ruolo di “commerciale” di un sito di scommesse e la raccolta di posta per importi ingenti in un arco temporale definito. L’impresa risultava strumento dell’azione della famiglia, donde l’infondatezza del rilievo sulla sola riferibilità degli elementi ai familiari.

Quanto all’attualità, il mero decorso del tempo non cancella la validità indiziante, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 8187 del 2021 e da C.G.A.R.S. n. 532 del 2023: occorrono fatti nuovi positivi e il loro consolidamento, non allegati. È ragionevole che la Prefettura utilizzi elementi emersi in sede penale, senza appiattimento, e l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2018 riconosce all’interdittiva natura cautelare e preventiva, in bilanciamento con l’art. 41 Cost. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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