Tariffe riabilitative e obbligo di istruttoria tecnica nel decreto commissariale (TAR Molise n. 160 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione delle tariffe per le prestazioni riabilitative residue nell’ampia discrezionalità regionale, non essendo imposto alcun obbligo di aggiornamento periodico, progressivo e automatico dopo l’abrogazione del d.m. 15 aprile 1994 ad opera dell’art. 1-quinquies della l. n. 133/2008. Qualora tuttavia l’amministrazione proceda alla revisione tariffaria, è tenuta a svolgere una effettiva e congrua istruttoria tecnica, a dare evidenza degli elementi acquisiti e a esplicitare i passaggi motivazionali che sorreggono i valori fissati. È pertanto illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il decreto commissariale che si limiti a riproporre sostanzialmente il tariffario precedente, senza analisi delle componenti di costo né considerazione dei fattori sopravvenuti, ivi compresi gli effetti della pandemia. L’onere della prova dei maggiori costi incombe sugli operatori che invochino l’incremento.
Il Fatto
Le ricorrenti sono strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario regionale nel settore della fisioterapia e della riabilitazione. Impugnano il DCA n. 57/2020 del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Molise, con cui è stato approvato il nomenclatore tariffario per le prestazioni residenziali e semiresidenziali destinate a persone non autosufficienti e disabili per l’annualità 2020.
Deducono che l’amministrazione ha aumentato una sola voce tariffaria e ne ha ridotta un’altra, lasciando sostanzialmente immutato il resto. Articolano tre motivi: violazione dei diritti partecipativi, assenza di un obbligo di adeguamento automatico delle tariffe, e eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Le amministrazioni intimate chiedono il rigetto. Il Tribunale riunisce i cinque ricorsi per connessione oggettiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo sull’adeguamento automatico richiamando i propri precedenti nn. 232 e 238 del 2022 e la pronuncia del Cons. Stato n. 301/2020. L’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, come modificato, riconosce alle Regioni ampia discrezionalità e non impone alcuna tempistica né automatismo nella revisione delle tariffe, dovendosi contemperare i livelli essenziali con il contingentamento delle risorse e con l’andamento dei costi.
Quanto ai diritti partecipativi, il decreto impugnato ha contenuto esclusivamente generale e programmatorio. Ai sensi dell’art. 13 della l. n. 241/1990 le garanzie partecipative non si applicano agli atti amministrativi generali di pianificazione e programmazione: manca, dunque, la possibilità di una incidenza immediata e diretta sulle singole strutture.
Diversamente, colgono nel segno le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. L’unico supporto argomentativo del decreto si rinviene nell’Allegato C, che si limita a indicazioni metodologiche astratte, prive di riferimenti agli importi, anche presuntivi, delle voci di costo. Non emerge alcuna analisi dei materiali consumati, degli incrementi contrattuali del personale, delle apparecchiature, né della quota di profitto degli operatori.
Il richiamo al d.P.C.M. 12 gennaio 2017 non vale a colmare le lacune: la presa d’atto della differenziazione per intensità assistenziale non trova riscontro in un percorso istruttorio concreto. Neppure la generica evocazione dei vincoli finanziari del piano di rientro è sufficiente, mancando ogni evidenza dell’an e del quomodo della loro incidenza sui valori tariffari.
Il Tribunale accoglie quindi i motivi 2.3 e 3, annullando il provvedimento nei relativi profili, con salvezza della riedizione del potere secondo le coordinate indicate. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna ricorrente, oltre accessori.
Nota della Redazione
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