Revoca del silenzio-assenso sul condono non fondata su difformità delle parti comuni (TAR Sicilia n. 3819 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego con cui il Comune nega l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio, avanzata ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, e reso all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata motivazione, non ha natura meramente confermativa del precedente provvedimento ed è autonomamente impugnabile. Ove l’istanza risulti corredata della documentazione richiesta dal comma 35 e sia decorso il termine di ventiquattro mesi del comma 37, il rapporto è già definito per silentium: il successivo diniego va riqualificato come esercizio dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. L’amministrazione non può fondare l’annullamento del titolo per silentium sul solo rilievo di difformità edilizie delle parti comuni, senza accertare in contraddittorio con il privato se tali difformità siano determinanti per il rilascio della sanatoria. La natura extra ordinem del condono impone una valutazione distinta rispetto al regime ordinario di rilascio ex ante dei titoli edilizi.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento con pertinenziale locale deposito sottotetto, aveva presentato nel marzo 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003, per la trasformazione del deposito in superficie abitativa annessa all’abitazione sottostante, corredandola della documentazione prescritta. Nel marzo 2021 chiedeva al Comune di dare atto dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso.
Con nota dell’1 aprile 2021 l’ente negava la formazione del titolo per silentium, rilevando che negli elaborati allegati all’originaria istanza del 1997 i vani scala e ascensore consentivano l’accesso solo fino al piano terzo, mentre nei grafici del 2006, prodotti ad integrazione del fascicolo di condono, risultavano servire anche il sottotetto. Il ricorrente impugnava la nota davanti al TAR Sicilia, deducendo il decorso del termine di ventiquattro mesi, la completezza della documentazione, il difetto di comunicazione dei motivi ostativi e l’inadeguatezza dell’istruttoria. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione di una precedente nota del luglio 2020 e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La nota impugnata non è meramente confermativa della precedente del 22 luglio 2020: il Comune ha avviato una nuova istruttoria ed è pervenuto a una nuova motivazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR distingue l’atto meramente confermativo, che si limita a richiamare una deliberazione già assunta, dall’atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di un riesame degli interessi e di un nuovo esame di fatto e diritto, dunque autonomamente impugnabile. Nel caso concreto la nota dell’aprile 2021 è espressione di questo secondo modello.
Nel merito il primo motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, recepito in Sicilia dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, la formazione del silenzio-assenso decorsi ventiquattro mesi presuppone che l’istanza sia corredata dal pagamento degli oneri, dalla dichiarazione sostitutiva con documentazione fotografica, dall’eventuale perizia giurata, dalla denuncia in catasto e dalle denunce fiscali e tributarie. Il TAR accerta che tale documentazione è stata tempestivamente e regolarmente prodotta e che non è contestato il dies a quo, non essendo prospettata l’esistenza di vincoli.
Ne deriva la riqualificazione del provvedimento impugnato nell’alveo dell’autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990, poiché rivolto al riesame di un rapporto già definito per silentium, quantomeno trascorsi ventiquattro mesi dal deposito dell’integrazione documentale del marzo 2006. Su questa base il Collegio accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo.
Il punto centrale è che il Comune ha posto a fondamento del diniego una circostanza non di per sé ostativa. Alla luce della natura del procedimento di condono, occorreva accertare in contraddittorio con il privato se le difformità edilizie delle parti comuni fossero effettivamente determinanti per il rilascio della sanatoria e integrassero un vizio di legittimità del silenzio-assenso. Se lo stato legittimo dell’edificato è presupposto ordinario di ogni trasformazione, nei procedimenti di condono la valutazione va condotta tenendo conto della natura extra ordinem della misura, che sana opere realizzate su condizioni differenti dal regime ordinario. Il Comune avrebbe dovuto motivare sulla valenza determinante della difformità del vano scala rispetto al condono del sottotetto, rimasto servente alla sola unità sottostante.
Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento annullato. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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