Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere per adempimento sostanziale (TAR Sardegna n. 382 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, l’adempimento da parte della pubblica amministrazione dell’obbligo di pagamento accertato dal giudice ordinario integra esecuzione sostanziale del titolo anche quando le procedure contabili non abbiano ancora reso materialmente disponibili le somme liquidate con l’ordine di pagamento. La cessazione della materia del contendere consegue alla emissione dei provvedimenti di liquidazione, non alla concreta percezione delle somme da parte del creditore. La sopravvenuta esecuzione del giudicato, ancorché tardiva, non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, qualificata soccombente virtuale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il ritardo nell’esecuzione rileva ai fini della regolazione delle spese, non ai fini della declaratoria di inottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza n. 234 dell’8 maggio 2024 il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso di una docente per il riconoscimento del contributo previsto dalla «Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo». Il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato a corrispondere euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa, per complessivi euro 1500,00, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre interessi legali e rivalutazione, e alla rifusione delle spese.
La sentenza veniva notificata al Ministero e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 9 maggio 2024 e passava in giudicato. Nella stessa data la ricorrente inviava all’Ufficio Scolastico Provinciale formale richiesta di pagamento. Non seguendo alcun adempimento, la docente proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’amministrazione provvedeva alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario, al pagamento del bonus «carta docente» e, con decreto n. 5369 del 24 marzo 2025, all’emissione di un ordine di pagamento per euro 262,00 a titolo di differenza tra rivalutazione e interessi.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025 la difesa della ricorrente riconosceva l’emissione dell’ordine di pagamento degli interessi, ma rappresentava che le relative somme non risultavano ancora materialmente disponibili. L’amministrazione eccepiva la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ritiene l’adempimento sostanzialmente integrale. La circostanza che le procedure contabili non abbiano ancora condotto alla materiale disponibilità delle somme liquidate con il decreto del 24 marzo 2025 non incide sull’avvenuta esecuzione del giudicato. L’emissione dell’ordine di pagamento esaurisce, sul piano dell’ottemperanza, l’obbligo dell’amministrazione, restando la fase successiva affidata ai tempi della contabilità pubblica.
Su tale premessa il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente virtuale, liquidate in euro 250,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La misura tiene conto della serialità della causa e dell’adempimento tardivo del giudicato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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