Occupazione sine titulo e sconfinamento: riparto di giurisdizione e rimedi (TAR Puglia n. 391 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sconfinamento, cioè quando la realizzazione dell’opera pubblica interessa un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti di occupazione o di espropriazione e dalla dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione e la trasformazione del fondo integrano un comportamento di mero fatto, posto in carenza assoluta di potere, lesivo del diritto soggettivo del privato. Si configura una occupazione usurpativa, con giurisdizione del giudice ordinario sulle azioni ripristinatorie e risarcitorie. Analoga conclusione vale per l’occupazione di suoli mai investiti da dichiarazione di pubblica utilità e non conclusa da alcun provvedimento ablativo. Quando invece l’occupazione d’urgenza si fonda su una dichiarazione di pubblica utilità e la procedura non culmina nel decreto di esproprio nei termini, la P.A. pone in essere un illecito permanente che non trasferisce la proprietà; il privato ha diritto alla restituzione previa riduzione in pristino, salva la facoltà dell’ente di attivare la procedura di art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e al risarcimento del danno.
Il Fatto
Il Comune di Gioia del Colle, con delibera consiliare n. 67 del 22 ottobre 2002, approvava il progetto della viabilità complementare alla chiusura di attraversamenti ferroviari, dichiarando la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza. Con decreto dirigenziale del 4 dicembre 2002 disponeva l’occupazione temporanea d’urgenza di 990 mq di terreni del ricorrente, immessi in possesso il 30 dicembre 2002, ove insisteva un pozzo con sovrastante monolocale.
Il proprietario riferiva che la procedura non era mai culminata in un decreto di esproprio entro cinque anni dall’immissione in possesso, mentre l’opera era stata realizzata. Lamentava inoltre l’occupazione di ulteriori 594 mq non previsti dal decreto, la formazione di relitti per 1386 mq e l’apprensione sine titolo di altri 537 mq destinati a pista ciclabile, rondò e marciapiede. Chiedeva la restituzione previa riduzione in pristino e il risarcimento del danno. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per le aree occupate in assenza di provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue le posizioni soggettive in base alla genesi dell’apprensione. Per l’occupazione di aree costituenti sconfinamento rispetto all’immissione in possesso, per i suoli mai investiti da dichiarazione di pubblica utilità e per quelli non culminati in un provvedimento ablatorio, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Richiamando l’orientamento delle Sezioni unite n. 24291 del 2023, il TAR rileva che lo sconfinamento e la trasformazione del terreno costituiscono comportamenti di mero fatto, in carenza assoluta di potere, integranti un illecito permanente lesivo del diritto soggettivo. L’azione ripristinatoria e quella risarcitoria appartengono quindi al giudice ordinario. La conclusione è estesa ai 594 mq, ai relitti di 1386 mq e ai 537 mq delle opere di iniziativa comunale, non riconducibili, neppure mediatamente, all’esercizio del potere ai sensi dell’art. 7 c.p.a.
Per l’area sub A, occupata in forza della dichiarazione di pubblica utilità ma non espropriata, il Collegio aderisce ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016: la condotta illecita della P.A., quale che sia la sua forma, non comporta l’acquisizione del fondo e cessa solo con la restituzione, un accordo transattivo, la rinunzia abdicativa, l’usucapione nei limiti individuati o un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. È quindi configurabile un illecito permanente.
La P.A. può tuttavia conseguire l’acquisto postumo della proprietà attivando la procedura di art. 42-bis. Il TAR assegna al Comune 120 giorni per l’adozione del provvedimento e, in mancanza, ordina la restituzione previa riduzione in pristino. Riconosce il risarcimento del danno per l’illegittima detenzione, liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., nella misura del 5% annuo del valore del terreno, oltre rivalutazione e interessi, con riferimento alla data di inizio dell’occupazione illegittima e alla destinazione urbanistica.
Il ricorso è pertanto in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte accolto nei sensi esposti, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.