Emersione: onere di provare la notifica del preavviso di rigetto (TAR Lombardia n. 465 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, l’Amministrazione che abbia emesso un preavviso di rigetto e intenda opporne l’avvenuta comunicazione al ricorrente è tenuta a dimostrarne in giudizio la notifica. L’allegazione contenuta nel provvedimento finale, priva dell’indicazione del mezzo, della data e del destinatario, è del tutto generica e non assolve l’onere probatorio. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto integra violazione del contraddittorio procedimentale, impedendo al richiedente di dedurre sui motivi ostativi e all’Amministrazione di valutare tali deduzioni. La circostanza che la procedura non possa concludersi per sopravvenuta morte del datore di lavoro non esime l’Amministrazione dal verificare la sussistenza dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il Fatto
Un datore di lavoro ha presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 a favore del ricorrente, dichiarando di voler concludere un contratto di lavoro domestico. Nella domanda erano indicati, quali recapiti per le comunicazioni, l’indirizzo fisico e di posta elettronica del datore di lavoro. Questi è deceduto nel settembre 2020.
Con decreto del 17 marzo 2022 la Prefettura ha respinto l’istanza per carenza reddituale, per condizioni contrattuali non conformi al contratto collettivo e per precedenti procedimenti in materia di immigrazione incompiuti per causa imputabile al datore di lavoro. Il provvedimento affermava di aver notificato il preavviso di rigetto senza precisare mezzo, data e destinatario, e di averlo rinotificato nel novembre 2021. Il ricorrente ha impugnato il diniego, chiedendo l’annullamento. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha lamentato l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ipotizzando che la notifica fosse stata indirizzata al datore di lavoro, deceduto, e affermando di poter integrare la documentazione, in particolare con la certificazione unica del datore di lavoro attestante redditi superiori alla soglia fissata dall’art. 9 d.m. 27.5.2020. Ha inoltre dedotto il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di forza maggiore.
Il Collegio ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Non vi è prova che il preavviso sia stato notificato: è irrilevante che la Prefettura affermi nel provvedimento di aver eseguito la notifica, poiché a fronte della censura la stessa doveva essere dimostrata in giudizio, ciò che non è avvenuto. L’allegazione è inoltre generica, non specificando quale dei tre strumenti indicati sia stato concretamente utilizzato.
Il Tribunale ha rivisto la posizione assunta in sede cautelare. L’ordinanza muoveva dal presupposto che la notifica fosse stata eseguita all’indirizzo del datore di lavoro, ma tale premessa non è fondata. Né vi sono elementi per ritenere che il ricorrente avesse contatti con gli eredi già due anni prima: è possibile che il contatto sia stato instaurato solo dopo la conoscenza del diniego, per superare i motivi ostativi.
Se il ricorrente avesse ricevuto il preavviso, avrebbe potuto dimostrare il requisito reddituale e dedurre sulle altre ragioni ostative indicate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La Prefettura avrebbe dovuto valutare tali deduzioni per verificare se sussistessero le condizioni per l’accoglimento della domanda e se il procedimento non potesse andare a buon fine unicamente per la sopravvenuta morte del datore di lavoro.
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato. Il procedimento dovrà essere nuovamente avviato entro trenta giorni dalla comunicazione e concluso nei successivi novanta, potendo l’Amministrazione utilizzare il domicilio eletto presso il difensore. Le spese sono state compensate; quanto al patrocinio a spese dello Stato, si è rinviato a separato provvedimento presidenziale.
Nota della Redazione
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