Spalma-incentivi applicabile anche alle convenzioni ante 2013 (Cons. Stato n. 391 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia fotovoltaica (spalma-incentivi) non contrasta con il diritto dell’Unione e non lede il legittimo affidamento degli operatori, neppure per le convenzioni stipulate anteriormente al 31 dicembre 2012. Le convenzioni con il GSE non attribuiscono l’incentivo, ma fissano le sole modalità della sua erogazione, mentre l’an e il quantum della tariffa restano riservati alla fonte normativa e provvedimentale. La mancata previsione, nelle convenzioni anteriori, dello ius variandi del Gestore non impedisce la revisione unilaterale in presenza di un interesse generale. La clausola che impone la forma scritta per le modifiche è un mero patto sulla forma e non si estende alla tariffa predeterminata per legge. Il giudice nazionale non è tenuto a un nuovo rinvio pregiudiziale quando la Corte di giustizia abbia già risolto le questioni rilevanti.

Il Fatto

Alcune società titolari di impianti fotovoltaici, legate al GSE da convenzioni ventennali stipulate ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 28/2011, impugnavano davanti al TAR Lazio i due decreti ministeriali del 16 e 17 ottobre 2014, attuativi dell’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 16/2017 e la sentenza della Corte di giustizia del 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18, e dichiarava inammissibili i vizi autonomi dei decreti, atti generali non immediatamente lesivi. Le società proponevano appello, chiedendo la disapplicazione della norma o un nuovo rinvio pregiudiziale, sostenendo che il regime dei primi conti energia garantisse la intangibilità della tariffa.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello richiamando, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., i propri precedenti di Sez. VI n. 9105, 9108 e 9111 del 13 novembre 2024. La Corte di giustizia ha già chiarito che l’art. 3, paragrafo 3, lett. a), direttiva 2009/28 e gli artt. 16 e 17 della Carta non ostano a una normativa che riduce incentivi già previsti ma non ancora dovuti.

Il Collegio aggiunge osservazioni specifiche. Le convenzioni anteriori al 2012 non recavano lo ius variandi del GSE, ma ciò è irrilevante: esse disciplinano il quomodo dell’erogazione, non l’ammontare dell’incentivo, sottratto alla libera negoziazione e rimesso alla discrezionalità del legislatore. Nessun operatore prudente e accorto poteva quindi fare affidamento sull’intangibilità della misura sulla sola base della convenzione sottoscritta.

Quanto alla clausola che richiede la forma scritta a pena di nullità per gli accordi modificativi, si tratta di un mero patto sulla forma ex art. 1352 c.c., limitato al contenuto disponibile dell’accordo e non estensibile alla tariffa predeterminata in via normativa e provvedimentale.

La Corte esclude poi la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE: la questione è già delibata e spetta al giudice nazionale valutare pertinenza e necessità del rinvio, secondo il dialogo da giudice a giudice richiamato in Corte giustizia UE, 21 luglio 2011, C-104/10, Kelly. Le censure sulla mancata finalità perequativa e sull’insostenibilità dei costi di investimento sono giudicate generiche e prive di riscontro; non esiste rapporto sinallagmatico tra investimento e incentivo, rientrando il rischio nella normale alea di impresa. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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