Rifiuti abbandonati su area recintata: la colpa del proprietario va provata (TAR Liguria n. 306 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati su un’area privata, adottato ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, presuppone la prova dell’imputabilità al proprietario, a titolo di dolo o colpa, dell’abbandono o del deposito incontrollato, non essendo sufficiente il mero presupposto oggettivo. L’omessa recinzione del fondo non costituisce di per sé indice univoco di negligenza nella custodia, poiché la recinzione è una facoltà del dominus e la scelta di non fruirne non integra un fatto colposo. A maggior ragione, la presenza di una recinzione impone una motivazione rigorosa per affermare lo stato soggettivo colposo. Integra condotta positivamente valutabile, idonea a escludere la negligenza, la segnalazione inviata al Comune con cui il proprietario denunci la condizione di degrado e chieda l’adozione di provvedimenti.
Il Fatto
Il Comune della Spezia notificava al ricorrente l’ordinanza n. 182 del 22.12.2023, con cui intimava allo stesso, quale amministratore unico della società proprietaria di un’area acquistata nel settembre 2021, di provvedere allo smaltimento e alla rimozione dei rifiuti ivi abbandonati. L’area ospita un immobile in stato di abbandono, un tempo adibito a caserma dei Vigili del fuoco.
Un precedente ordine relativo alla medesima situazione era già stato annullato dal TAR con sentenza n. 920 del 09.11.2023. Avverso il nuovo provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, l’erronea affermazione di una carente vigilanza del proprietario e la violazione del giudicato formatosi sulla precedente pronuncia. Il Comune si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, definiva il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e riteneva fondato il primo motivo.
Il punto di diritto è netto: per emettere nei confronti del proprietario l’ordine di rimozione dei rifiuti, anche se abbandonati da terzi, la norma richiede — in applicazione del principio “chi inquina paga” — la prova dell’imputabilità al proprietario a titolo di dolo o colpa dell’abbandono. Il solo presupposto oggettivo non è sufficiente.
Nel caso concreto l’imputabilità a titolo di colpa non è configurabile per due ragioni. Anzitutto l’area risulta protetta da una recinzione. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui neppure l’omessa recinzione del fondo costituisce indice univoco di negligenza nella custodia, perché nel sistema dell’art. 841 c.p. la recinzione è una facoltà del dominus e la scelta di non avvalersene non si traduce in un fatto colposo ai sensi dell’art. 1127, comma 1, c.c. (richiamati TAR Campania, Napoli, Sez. V, sent. n. 1644/2023 e Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7657/2020). Se già la mancata recinzione non è indice di negligenza, tanto meno lo può essere la condotta di chi ha effettivamente recintato: l’affermazione dello stato colposo esige una motivazione particolarmente rigorosa, nella specie assente.
In secondo luogo, il ricorrente ha dimostrato di essersi attivato per risolvere la criticità, inviando nel luglio 2021 una segnalazione al Comune con cui dettagliava la condizione di illegalità e degrado dell’area e chiedeva l’adozione di opportuni provvedimenti. La contestata mancata ricezione della raccomandata non elide la valenza positiva del comportamento, tale da escludere profili di negligenza.
La recinzione e l’attivazione mediante segnalazione escludono dunque l’elemento soggettivo della colpa. Gli ulteriori motivi restano assorbiti, non potendo derivare dal loro accoglimento alcun vantaggio ulteriore. Il ricorso è accolto e l’atto impugnato annullato, con condanna del Comune alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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